L’utilizzo del servizio può rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale
Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR) i benefit concessi ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale tramite un'app informatica che garantisce servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa/lavoro/casa. Ciò perché tali servizi rispondono a specifiche finalità di “utilità sociale” individuate nel comma 1 dell’art. 100 del TUIR. Così l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo scorso, nella quale fornisce chiarimenti a una società in procinto di realizzare un’app dedicata al noleggio di veicoli elettrici e biciclette da offrire ai propri dipendenti come benefit aziendale. Un servizio che, per la società, non solo risponde alle esigenze di riduzione delle emissioni inquinanti previste dal PNRR, ma rientra anche nel campo di applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR. L’Erario condivide l’interpretazione dell’istante e richiama quanto previsto dalla citata lettera f), per cui sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi messi a disposizione della generalità o di specifiche categorie di dipendenti, che riguardano esclusivamente erogazioni in natura e perseguono finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui al citato art. 100, comma 1 del TUIR.
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