Novità normative e ultime circolari emesse
Convertito in Legge il Decreto PNRR
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 aprile 2024, n. 100, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.l. n. 19/2024 , in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:
- in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
- in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge;
- aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;
- sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.
Contraddittorio preventivo individuati gli atti esclusi
Il Ministero dell'economia e finanza con decreto 24 aprile 2024 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, individua gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte dalla Delega fiscale. La deroga riguarda gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
In concreto, la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente è stata attuata dal Dlgs n. 219/2023 aggiungendo l’articolo 6-bis. La nuova norma, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di nullità, da contraddittorio informato ed effettivo. Lo stesso articolo, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione.
INPS
Opzione donna: proroga al 2024 con 61 anni di età
Con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024 l'INPS detta le istruzioni per accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna da parte delle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.
In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.
Accertamento sanitario per i dipendenti pubblici: nuove funzioni
Con il messaggio n. 1643 del 29 aprile 2024, l’Inps comunica l’implementazione di nuove funzionalità per la gestione delle richieste di accertamento sanitario dei dipendenti pubblici da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro.
Le due nuove funzionalità consentono:
- di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, sia per le prime domande che per quelle di rivedibilità con esplicito riferimento all’inabilità L. 335/95, all’inidoneità (comprende L. 274/91), alle pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani), alla causa di servizio, agli assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare, alla reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ, alla reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali, alla pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili;
- di inserire la data di notifica del verbale all’interessato.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto di apprendistato I livello– svolgimento di attività stagionali – chiarimenti
L'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 795 del 24 aprile 2024, in relazione alla necessaria valutazione – che è in capo al datore di lavoro – circa la sussistenza di una “coerenza” tra l’attività lavorativa proposta allo studente e il suo titolo di studio, precisa che non è comunque preclusa la possibilità di «stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale».
Ed infatti, ricorda sempre l’INL,«L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente».
Nel lavoro stagionale dei giovani studenti, atteso l’effetto garante della sottoscrizione dell’Istituzione formativa, non occorre una rigida valutazione circa il rispetto del requisito della “coerenza” ed “utilità”, tra l’attività lavorativa e il percorso formativo-professionale che il primo contratto va ad orientare.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Ministeriale n. 68 del 24 aprile 2024, con l’approvazione della Determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Decreto adempimenti nuove indicazioni dall'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, torna sul decreto adempimenti focalizzandosi sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:
- il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto
- l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Rimborsi Iva Italia-Regno Unito dopo la Brexit
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 chiarisce alcune aspetti dei rimborsi IVA con il regno unito dopo la Brexit e a seguito dell'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA
Nello specifico, il riconoscimento della condizione di reciprocità per il rimborso IVA tra Italia e Regno Unito è stato fondamentale per gli operatori economici che effettuano transazioni transfrontaliere: dal 1° gennaio 2021 è stato necessario stabilire un accordo bilaterale per garantire una gestione equa dell'IVA.
I rappresentanti dei due Stati hanno chiarito che l'accordo di reciprocità sarà implementato nel pieno rispetto delle leggi italiane e britanniche, nonché del diritto internazionale applicabile. Inoltre, esso terrà conto degli obblighi internazionali dell'Italia, derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, senza introdurre nuovi oneri sui bilanci già stabiliti dalla legislazione di entrambi i Paesi.
Cfc pronte le regole per l'imposta sostitutiva
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 30 aprile 2024 ha definito le modalità di esercizio e revoca dell’opzione e le regole che consentono di beneficiare del regime opzionale di tassazione alternativa introdotto dal art 3 del D.lgs 209/2023 per le imprese estere controllate (Cfc) che semplifica la procedura di verifica dei requisiti di accesso al trattamento speciale, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata calcolato senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.
Risposta n. 99 del 2 maggio 2024 – trattamento fiscale Indennità a esperti distaccati in Ue
Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
Consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024 – integratori alimentari applicabilità dell'IVa al 10%
L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1. Per beneficiare dell’Iva al 10%, quindi, è necessario un preventivo interpello delle Dogane.