Il D.Lgs. n. 103/24 introduce una nuova diffida amministrativa e si sofferma su violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile
Arrivano le prime indicazioni operative dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul D.Lgs. n. 103/2024, in vigore dallo scorso 2 agosto, che interviene in materia di semplificazione dei controlli svolti dalle Pubbliche Amministrazioni sulle attività economiche. La norma impatta anche sullo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro. In particolare, introduce una nozione di diffida amministrativa (art.1) entra nel merito delle violazioni sanabili e dei casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6). Lo precisa l’Ispettorato Nazionale sul Lavoro (INL) con la nota n. 1357 del 31 luglio scorso in cui fornisce le prime indicazioni per gli Uffici e il personale ispettivo. L'INL chiarisce che la nozione di diffida amministrativa è da intendersi come invito, contenuto nel verbale di ispezione, a sanare la violazione prima della contestazione della stessa. Inoltre, la nuova diffida non si applica alle “violazioni di obblighi e adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. L’art. 6 del citato decreto è quello che impatta maggiormente sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato. La norma stabilisce che in caso di prima violazione sanabile accertata nell’arco di un quinquennio e non superiore a cinquemila euro, il trasgressore sarà diffidato a regolarizzare la situazione entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notifica dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza, non sarà dovuta alcuna sanzione. Diversamente, l’Ispettorato procederà a contestare l’illecito entro 90 giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 e ad applicare gli importi sanzionatori di cui all'art. 16 della stessa legge. Il soggetto controllato – precisa l’Ispettorato – non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore non determinato da colpa. Le disposizioni sulla nuova diffida si applicano con riferimento agli illeciti accertati dal 2 agosto 2024, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente.
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