
I chiarimenti Inps. Si è resa necessaria l’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 31 della L. n. 300/70
Ammesso l’accredito della contribuzione figurativa in favore di lavoratori titolari di un contratto part-time in aspettativa sindacale o politica che instaurano contestualmente un altro part-time anche con partiti politici e/o organizzazione sindacali, a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa. A precisarlo, l’Inps nel messaggio n. 1606/2025 in cui si specifica che allo scopo di non creare penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale si è reso necessario fornire “un’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 31 della L. n. 300/70”. L’Istituto precisa, dunque, che “a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro, a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.
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