
Le regole Inps per fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità aumentata
L’Inps detta le regole per fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità aumentata all’80% invece che del 30%. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 95/2025, pubblicata lo scorso 26 maggio. La nuova indennità, prevista dalla legge di Bilancio 2025, si applica ai periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano “esclusivamente” i genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente: al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024; al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalle legge di Bilancio 2025. La novità riguarda i primi tre mesi di congedo parentale, che saranno indennizzati all’80% della retribuzione, se fruiti entro il sesto anno di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’Istituto ricorda che la misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Restano esclusi gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Ogni genitore ha diritto fino a tre mesi indennizzati all’80%, fruibili anche in modalità frazionata (giorni, mesi o ore). Illustrati dall’Inps anche le modalità di presentazione della domanda e gli aspetti tecnici per i datori di lavoro.
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