
Con la circolare Inps n.98, recepite le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025
Se nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpi si verifica una cessazione volontaria da un rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore potrà ottenere il trattamento solo se ha maturato almeno 13 settimane di contributi nell'arco di tempo che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpI. Lo precisa l’Inps con la circolare n. 98 del 5 giugno scorso, ricordando il requisito contributivo di 13 settimane per gli eventi di disoccupazione involontaria, verificatisi dal 1° gennaio 2025 e previsto dalla legge di Bilancio 2025, si applica solo se le dimissioni provengono da un contratto a tempo indeterminato; la cessazione involontaria successiva, invece, può riguardare anche un rapporto a termine. Resta invece invariato l’accesso alla prestazione per chi si dimette per giusta causa, durante i periodi di maternità o paternità, o in seguito a una risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966. Tra le dimissioni per giusta causa rientrano – precisa l’Istituto – anche quelle presentate in seguito a trasferimento non giustificato ad altra sede, anche se non distante, purché manchino comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive. Escluse dalla nuova restrizione le risoluzioni consensuali dovute al rifiuto di trasferimento a una sede oltre 50 chilometri dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici. Tali ipotesi continuano a essere considerate valide per l’accesso alla NASpI, anche se non esplicitamente citate nella norma, poiché assimilate a cause involontarie.
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