
L’incentivo previsto dalla Manovra 2025 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di AGO
Non concorre alla formazione dell’imponibile l’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di Bilancio 2025, corrisposto al lavoratore dipendente iscritto a una forma esclusiva di assicurazione generale obbligatoria che decide di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n. 45/2025. Il caso nasce dalla richiesta di un dipendente Inps titolare del bonus relativo al trattenimento in servizio. Va ricordato che l’agevolazione in esame permette al lavoratore dipendente che ha deciso di restare in servizio, pur avendo i requisiti per la pensione anticipata, di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico (IVS). Il lavoratore chiedeva se alla somma corrispondente alla quota di contributi a suo carico si applicassero le disposizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lett. I-bis del Tuir che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. “Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 161 della legge di Bilancio 2025, – così le Entrate che condividono la soluzione prospettata dall’istante – si ritiene che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del Tuir possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo”. Nel caso in esame, “le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dell’istante, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’AGO, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lettera i-bis, del Tuir”.
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