
L’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della L. n. 56/25 non modifica la disciplina dell’istituto
L’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della L. n. 56/2025 non modifica la disciplina del lavoro intermittente: i datori di lavoro continueranno a fare riferimento alla tabella allegata al regio decreto. A ribadirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 15/2025 con cui fornisce chiarimenti in merito agli effetti sulla disciplina del lavoro a chiamata, anche alla luce delle richieste del settore turistico, comparto che fa un massiccio ricorso a questa tipologia di lavoro. In particolare, si è posto il problema se la legge citata possa aver comportato la contestuale abrogazione del D.M. 23 ottobre 2004 che stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. Il Dicastero di Via Veneto conferma il precedente orientamento, ribadito nella nota n. 1180/2025 secondo cui la legge n. 56/25 “non avrebbe inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente” perché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto è un rinvio meramente materiale che cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico”. Una lettura in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita in materia, non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta a interpello 38/2011 dove si era già chiarita la natura materiale del rinvio. Si può, dunque, continuare a utilizzare l’istituto del lavoro a chiamata “perché l’abrogazione non incide su quel rinvio che è esplicito e diretto”, come ha puntualizzato Pasquale Staropoli, Consulente del Lavoro e Avvocato, nel corso di “Diciottominuti – Uno sguardo sull’attualità” dello scorso 22 maggio. E su un eventuale decreto ministeriale per ricorrere al lavoro intermittente Staropoli ha aggiunto che il Ministero ha avviato una riflessione “estranea, tuttavia, a urgenze o a impossibilità di applicazione dell’istituto che, ad oggi, non esistono”.
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