
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Contratti di ricerca e incarichi post-doc – obblighi contributivi
L’INPS, con la circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, afferma che i datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i c.d. incarichi post-doc di cui alla Legge n. 240/2010, sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei termini generali previsti per i lavoratori dipendenti assunti a tempol’art.22 della Legge n. 240/2010 (come sostituito dall’art. 14, c. 6-septies del DL n. 36/2022 – L. n. 79/2022) ha introdotto nel nostro ordinamento i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati “contratti di ricerca”, sostituendo gli assegni di ricerca.
Inoltre, l’art. 22-bis della medesima Legge (inserito dall’art.1-bis, c.1, del DL n. 45/2025 – L. n. 79/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a termine relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati “incarichi post-doc”.
La circolare INPS, dopo aver riepilogato la disciplina delle due tipologie contrattuali, si sofferma sugli obblighi contributivi precisando che al fine di determinare il carico contributivo si deve far riferimento alle regole generali che disciplinano gli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato e quindi in ragione dell’inquadramento previdenziale previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.determinato dai medesimi.
Bonus Psicologo 2025, le istruzioni operative
L’INPS, con la circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, pubblica le istruzioni relative al “Bonus Psicologo” 2025, misura strutturale volta a garantire un concreto sostegno ai cittadini che necessitano di assistenza psicologica. La misura, introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e resa strutturale dalla legge di Bilancio 2023, è stata disciplinata per il biennio 2024-2025 dal decreto interministeriale del 10 luglio 2025 Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro. Il Bonus Psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE.
Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2025 e 2026
Con il messaggio n. 2624 del 9 settembre, l'INPS fornisce le indicazioni e le modalità affinché i pensionati possano fornire la prova di esistenza in vita e verificare lo stato delle pratiche, precisando che a decorrere dal 17 settembre 2025, Citibank N.A. avvierà la seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (esclusi i Paesi scandinavi e dell'Est Europa già interessati dalla prima fase).
Carta “Dedicata a te” 2025: liste dei beneficiari
L’INPS con messaggio 9 settembre 2025, n. 2623comunica che dalle 14 del 10 settembre saranno a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari della carta “Dedicata a te” 2025.
Per visualizzare le liste dei beneficiari, gli operatori abilitati potranno accedere all’applicativo web dedicato ai comuni tramite l’area tematica Accesso ai servizi “l’INPS e i comuni” (
I comuni dovranno consolidare le liste dei beneficiari entro le 14 del 9 ottobre, data di chiusura dell’applicativo web.
Le strutture territoriali dell’INPS daranno la massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai comuni, fornendo ogni supporto per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 235 del 10 settembre 2025 – senza iva le carte carburante prepagate
La carta “prepagata” per l’acquisto di carburante è un buono-corrispettivo “multiuso” e non “monouso”, perché non consente di stabilire la quantità del bene effettivamente acquistato. Di conseguenza, la relativa ricarica non è rilevante ai fini Iva. Il rifornimento è tassabile al momento dell’effettiva erogazione del carburante.
Risposta n. 236 del 10 settembre 2025 – non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell'ATECO
In assenza di una modifica sostanziale dell’attività, il passaggio a un nuovo codice Ateco e al relativo Isa non comporta la cessazione del concordato preventivo biennale. Tuttavia, l’Agenzia ribadisce l’obbligo di adeguarsi tempestivamente alla nuova classificazione, anche per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.Il concordato cessa di avere efficacia solo se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo d’imposta.
Risposta n. 234 del 9 settembre 2025 – concordato preventivo e recupero dell’iva
Per quanti decidano di attendere l'esito della procedura concorsuale non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, può costituire un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex art26, comma 2 del decreto IVA.
Risposta n. 233 del 9 settembre 2025 – Fringe benefit auto: gli optional non riducono l’imponibile
Le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile. Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle Aci, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene di tasca propria.
la cessione di fabbricati strumentali non rileva ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA, anche se l’immobile è riclassificato in bilancio come bene merce. L’art. 19-bis del decreto IVA esclude infatti i beni ammortizzabili dal pro rata, in quanto le loro cessioni hanno carattere straordinario e occasionale: includerle altererebbe il significato della percentuale di detrazione.
ai fini IVA, per le cessioni di beni immobili conseguenti a un atto della pubblica autorità, il momento impositivo si determina all'atto del pagamento del corrispettivo. Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che, nel caso delle vendite forzate nell'ambito delle procedure esecutive, il trasferimento della proprietà a favore dell'aggiudicatario si ha non nel momento della aggiudicazione del bene, ma in quello dell'emanazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione.