
Detrazione possibile per interventi entro il 31 dicembre 2025. Tutti i chiarimenti delle Entrate
È possibile sfruttare il Superbonus 110% fino al 31 dicembre del 2025 per gli interventi su immobili abitativi danneggiati da eventi sismici indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dal fatto che siano stati erogati. La fruizione spetta anche se l’abitazione è intestata al coniuge (usufruttuario e comproprietario del bene), a patto che siano state rispettate tutte le altre condizioni previste dal Decreto Legge 34/2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 66/2025, nella quale si analizza anche il nesso tra la rinuncia ai contributi previsti per la ricostruzione e lo stesso Superbonus. Sotto questo profilo, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che è possibile “Beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma 8-ter, indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi e l’eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura ‘compensativa’ alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio”. Infine, riguardo l’intestazione della CILAS, le Entrate hanno chiarito che è possibile usufruire del bonus, sempre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, anche “in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio”.
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