
Possibile richiedere la copertura contributiva fino a 24 mesi di assenza non retribuita
I lavoratori dipendenti che fruiscono del congedo per malattie oncologiche, invalidanti o croniche possono ottenere la copertura contributiva dei periodi di assenza scegliendo tra riscatto e prosecuzione volontaria. Lo chiarisce l’Inps, con la circolare n. 108 del 22 ottobre scorso, che illustra le modalità applicative del riscatto previsto dalla legge n. 106/2025. La tutela riguarda il congedo non retribuito riconosciuto ai lavoratori affetti dalle patologie indicate dalla legge, anche rare, che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%, dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata. L’Istituto precisa che sono riscattabili i periodi non anteriori al 9 agosto 2025, fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa, purché privi di copertura contributiva anche presso altre gestioni. Alla domanda – che deve essere presentata esclusivamente per via telematica – va allegata la documentazione che dimostra la concessione e la fruizione del congedo. In sua assenza, è ammessa una dichiarazione del datore di lavoro “ora per allora”, supportata dalla documentazione sanitaria e da elementi che comprovino l’effettiva assenza dal servizio. Inoltre, il riscatto può essere richiesto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dai pensionati o dal superstite, nel rispetto degli eventuali termini di decadenza. L’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva vigente nella gestione interessata alla data della domanda alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportata al periodo da riscattare. L’Istituto ricorda che l’importo versato è fiscalmente deducibile e che i periodi riscattati sono utili sia per il diritto alla pensione sia per determinarne l’importo.
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