
Non più possibile fare riferimento a 60 giorni per la conclusione dei percorsi
Nuove indicazioni operative dell’INL sulla formazione in materia di salute e sicurezza, per uniformare le verifiche ispettive. Con la nota n. 2377 del 27 ottobre scorso – acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – l’Ispettorato fornisce indicazioni relative al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il documento ha eliminato la previsione transitoria presente nel precedente Accordo del 2011 relativa al completamento entro 60 giorni dei percorsi formativi previsti in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o l’inizio dell’utilizzazione per quelli di somministrazione, previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Nella nota si precisa che, per la revoca della sospensione dell’attività per lavoro nero, sul piano formativo sarà necessario programmare i corsi affinché si concludano nel più breve tempo possibile, senza più la possibilità di fare riferimento ai 60 giorni prima previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2011. Il verbale di prescrizione dovrà quindi fissare un termine non superiore a quello tecnicamente necessario per partecipare ai corsi, anche qui senza più richiamare i 60 giorni.
In base al DL 159/2025, convertito in Legge 198/2025, solo per quanto riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è possibile fare riferimento al termine di 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione, fermo restando l’avvio tempestivo, per la conclusione delle attività formative. Durante questo periodo, si legge nella nota, in assenza degli attestati occorre documentare almeno le azioni propedeutiche al percorso, come le interlocuzioni per prenotare i corsi o le richieste di collaborazione agli organismi paritetici, tramite PEC o altre modalità che garantiscano la data certa. Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, le tempistiche dovranno essere coerenti con la durata del rapporto.
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