
Novità normative e ultime circolari emesse
Pubblicato il nuovo DPCM in vigore fino al 27 marzo
Sul supplemento Ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto del presidente del consiglio del 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 fino al 27 marzo.
Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia , e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
Viene precisato che anche nelle zone gialle e nelle zone arancioni che la stessa misura è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
In atto si trovano in zona rossa le Regioni Basilicata e Molise in cui l’incidenza cumulativa settimanale è, comunque, inferiore a 250 mentre lo stesso indice è superiore a 250 nelle regioni Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.
Nelle zone gialle, riaprono, di fatto, a decorrere dal 27 marzo 2021, le sale teatrali, le sale da concerto, le sale cinematografiche, i live-club ed altri locali nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.
In gazzetta la legge di conversione del Milleproroghe
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021 la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe,
In sede di conversione, sono prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all'art. 19 del Decreto Milleproroghe – e, quindi, all'Allegato 1 al Decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
Tra questi si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell'utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, la Legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.
Previsioni anche in materia societaria: le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal Decreto Cura Italia (art. 106 del D.L. n. 18/2020) sono estese al 31 luglio 2021; l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del Decreto Cura Italia (art. 73 del D.L. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.
INPS
Bonus bebè rilascio della procedura di acquisizione delle domande
L’INPS, con il messaggio n. 918 del 3 marzo 2021, informa che è online la procedura per presentare la domanda di assegno di natalità (Bonus Bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
La domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento). Per gli eventi già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, i 90 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio.
Il termine ultimo per presentare la domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. In questo caso l’assegno di natalità decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento.
Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
Con la circolare n. 39 del 2 marzo 2021 l’INPS spiega le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica emanate della legge di bilancio 2021 e fornisce informazioni sulla presentazione delle domande di accesso al beneficio, sulla modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e sulle risorse stanziate.
Nella circolare vengono indicati i requisiti di ammissione alla salvaguardia, il termine di presentazione delle domande con le diverse modalità di inoltro e la decorrenza dei trattamenti pensionistici per le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
- soggetti in congedo per assistere figli con disabilità;
- soggetti con contratto a tempo determinato e in somministrazione.
Ripresa dei versamenti dei contributi sospesi
Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l'INPS comunica le istruzioni sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori bis (D.L. n. 149/2020) eRistori quater (D.L. n. 157/2020).
L'Istituto evidenzia che la Legge n. 176/2020 – di conversione del Decreto Ristori – ha contestualmente abrogato i Decreti Ristori bis e quater, recependo tuttavia le disposizioni in materia, rispettivamente, agli 13 bis e 13 quater.
I contributivi sospesi potranno essere versati in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
In caso di rateizzazione, l'Inps precisa che il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese e che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
MINISTERO DEL LAVORO
Deroga all’obbligo di causali ai contratti a termine in somministrazione
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 2 del 3 marzo 2021, afferma chel’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Tale interpretazione risulta in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di man-tenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati.
INAIL
Tutela assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19
L’Inail, con la nota n. 2402 del 1 marzo 2021, ha puntualizzato che la malattia/infortunio è ammissibile alla tutela Inail anche nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus. Infatti, l’assicurazione gestita dall’Istituto opera al ricorrere dei presupposti previsti direttamente dalla Legge e, allo stato attuale, non vi è una legislazione che preveda l’obbligo vaccinale contro il COVID-19.
Pertanto, il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, non può costituire un’ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato.
L’Istituto precisa, però, che quanto chiarito non comporta l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale, in quanto, come precisato nella circolare Inail n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 aprile 2021
L’Inail informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche proroga al 30 giugno 2021
Con il provvedimento del 28 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate dispone di una ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Il rinvio trova origine nel fatto che non è ancora conclusa l’interlocuzione con il Garante per la privacy, necessaria per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati
Bonus ricerca e sviluppo. Pronti i codici tributo
Con la risoluzione n. 13 del 1 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate pubblica i codici tributo che devono essere utilizzati per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Si tratta dei codici tributi “6938”, “6939” e “6940”. Il primo è per chi crede nell’innovazione tecnologica 4.0, gli altri riguardano le maggiorazioni disposte per chi investe, con le stesse finalità, nel Mezzogiorno e nelle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici 2016-2017.
Digital service Tax: istituiti i codici tributo per il versamento
Con la risoluzione n. 14 del 1° marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per versare, tramite modello F24, l’imposta sui servizi digitali, cosiddetta DST – Digital Services Tax, che ha visto la luce con la legge di bilancio 2019 ), gli eventuali interessi e sanzioni dovute in caso ravvedimento.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15 del 2 marzo 2021 afferma che non possono usufruire del credito d’imposta per il personale imbarcato, anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge europea per il 2017, i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. L’agevolazione spetta a residenti e non residenti con stabile organizzazione che esercitano in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta Irpef o Ires.
L'Agenzia delle dogane , con la circolare n. 9 del 3 marzo 2021 fornisce alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione dell'aliquota del 5% e all’esenzione Iva di taluni beni necessari al contenimento della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto “Rilancio” con l’articolo 124, comma 1, ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari in ambito “emergenza Covid-19”, quali, a solo titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, laringoscopi, mascherine chirurgiche, termometri, detergenti disinfettanti per mani, tamponi per analisi cliniche, per la cui cessione è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%.
In un puntuale elenco allegato alla circolare delle Dogane sono riportati sia la strumentazione sia il materiale di consumo e i vaccini con i codici di identificazione Taric corrispondenti.
Istruzioni per la proroga del regime di favore per i rimpatriati
Con il provvedimento del 3 marzo 2021dell’Agenzia delle entrate vengono determinate le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque periodi di imposta, del regime fiscale agevolato degli “rimpatriati”
Il prolungamento dell’agevolazione è riconosciuto ai lavoratori, già iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese attraverso l’abbattimento, per un determinato periodo di tempo, di parte del reddito prodotto in Italia.
Attribuzione del codice M432 al nuovo Comune di Misiliscemi
A seguito della nascita del nuovo comune di Misiliscemi, in provincia di Trapani, istituito con legge regionale n. 3/2021 mediante scorporo dal comune di Trapani delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 16 del 3 marzo 2021 ha istituito il codice amministrativo nazionale M432, con efficacia dal 20 febbraio 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Risposta n. 128 del 2 marzo 2021 – Aliquota IVA ecografo portatile per uso veterinario
L’agevolazione prevista dal decreto “Rilancio” per le cessioni delle apparecchiature e dei beni necessari per contrastare l’emergenza sanitaria non pone paletti alla destinazione per uno specifico uso a favore delle persone. Di conseguenza, il beneficio è applicabile anche per la cura degli animali. L’esenzione prima e l’aliquota ridotta poi è condizionata alla natura sanitaria del bene acquistato o ceduto.
Una società consolidata può trasferire alla consolidante i crediti d’imposta Ecobonuse Sismabonusmaturati nel 2019, per l’utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo, senza incorrere nei limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Possibilità invece preclusa in caso di ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari, secondo le previsioni dell’articolo 14 e 16 del Dl n. 63/2013.
Risposta n. 136 del 2 marzo 2021 – Contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero
L’ingegnere inizialmente distaccato in Brasile come impiegato, che grazie all’esperienza e alle competenze maturate ha continuato a lavorare nel Paese per più di quattro anni, vedendosi rinnovare più volte il distacco, e che è rientrato in Italia nel 2020, con un contratto da Quadro, può certamente fruire del nuovo regime fiscale agevolato per gli rimpatriati, a condizione che sussistano tutti gli atri requisiti dettati dalla norma di favore
Il datore di lavoro-sostituto d'imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%, prevista dall'articolo 66 del decreto “Cura Italia”, sull'importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.
Risposta n. 139 del 3 marzo 2021 – Diritti d’immagine artista spagnola
I diritti d’immagine di un’attrice residente in Spagna protagonista di un film prodotto e realizzato dall’impresa cinematografica istante sono imponibili in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fra l’Italia e la Spagna.
La fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di un condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale, può beneficiare dell’Iva agevolata al 10%
Risposta n. 146 del 3 marzo 2021 – Regime IVA della fornitura di terminali di gioco
Sconta l’Iva ordinaria la locazione o altro contratto che trasferisce il possesso o la disponibilità delle apparecchiature di gioco
Il regime di favore si riferisce esclusivamente alle attività di raccolta delle giocate ma non all’affitto degli apparecchi o ad altro accordo concernente l’assegnazione dei beni
Risposta n. 147 del 3 marzo 2021 – Carta regalo per le spese dei clienti
La qualificazione del carta regalo come buono come multiuso discende che l'operazione diventa rilevante e la relativa imposta sul valore aggiunto esigibile, non quando la Carta Regalo viene emessa, bensì quando la stessa viene utilizzata dal possessore – presso i punti vendita indicati – per l'acquisto dei beni.
Risposta n. 148 del 4 marzo 2021 – Utilizzo Plafond Iva da parte di soggetti passivi non residenti
Può usufruire della disciplina del plafond Iva l’esportatore abituale, non residente, stabilito in uno Stato Ue e identificato direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Italia
In mancanza di una stabile organizzazione, il riconoscimento ai fini fiscali in Italia può essere richiesto direttamente dall’operatore interessato o tramite un rappresentante fiscale.
Le erogazioni liberali effettuate nel 2020 da una Fondazione nei confronti di un “Ospedale Covid- 19”, consistenti nella dotazione di strutture amovibili e impianti medicali da adibire all’interno di alcuni padiglioni per aumentare i posti in terapia intensiva, cui si aggiungono il trasporto, la posa, l’imballaggio e il confezionamento dei beni, possono fruire delle detrazioni previste dal “Cura Italia” (articolo 66, comma 3-bisdel Dl n. 18/2020) unitamente alle esenzioni previste dal decreto Iva (l’articolo 10, comma 1, n. 12 Dpr n. 633/1972 prevede che sono esenti dall’imposta “le cessioni di cui al n. 4 dell'articolo 2, fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS”).
possono essere venduti con Iva al 4%, gli gnocchi non ripieni, a base di purea di patate che contengono nell’impasto una percentuale del 4% di speck a dadini, in quanto considerati “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”.
Risposta n. 152 del 5 marzo 2021 – cessione di capanno non demaniale su area demaniale
Alla cessione del capanno da pesca non di proprietà dello Stato, anche se situato su un’area demaniale data in concessione, va applicata l’aliquota ordinaria del 22%, perché l’operazione realizzata si configura, per il concessionario che subentra, come trasferimento di diritto reale di godimento del bene acquistato, assimilato al diritto di superficie.
Risposta n. 154 del 5 marzo 2021 – Bonus facciate
La detrazione del 90% della spesa sostenuta per il recupero o il restauro della parte esterna del palazzo può essere fruita anche nel caso in cui la facciata messa a nuovo non sia visibile dalla strada ma dal chiostro interno al complesso monumentale, il cui suolo è pubblico e quindi accessibile dai cittadini.
Risposta n. 158 del 5 marzo 2021 – trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS
La società privata accreditata al Ssn, tenuta alla comunicazione dei dati sanitari all'Agenzia delle entrate per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che opera sia in regime di accreditamento mediante specifiche convenzioni con le varie Asl, sia in regime di libero mercato, fino a quando tale accreditamento perdura, comunicherà al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata.