L’Inps comunica accredito automatico per chi ha già fruito del bonus una tantum. Termine istanze al 30 aprile per i nuovi richiedenti
Prime indicazioni in merito all’erogazione delle indennità una tantum Covid-19 e sui nuovi requisiti di accesso alla NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021, alla luce di quanto stabilito dal decreto Sostegni, arrivano dall'Inps con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 che anticipa la pubblicazione della circolare attuativa e l'adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione delle istanze. L'Istituto ricorda che l'art. 10 del decreto ha previsto l'erogazione dell'indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro in favore dei soggetti già percettori del bonus introdotto dal D.L. n. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020): lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e, infine, dello spettacolo. Per coloro che hanno già fruito dell’indennità del D.L. 137/2020 – si legge – l’accredito sarà automatico. Dovranno invece presentare domanda telematica all'Inps, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato, i lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità del decreto Ristori. Tra le novità del nuovo decreto Sostegni l’inclusione tra i destinatari dei bonus dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali e l'innalzamento, da 50.000 a 75.000 euro, della soglia massima ammissibile di reddito per l'accesso all'indennità per i lavoratori dello spettacolo. Chiarimenti arrivano anche in riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Per le prestazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Per la NASpI rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Notizie correlate: Indennità Covid, istruzioni per riesame domande – In vigore il Decreto Sostegni – Decreto "ristori" in vigore