I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 257/2021
L'accesso al regime forfetario è precluso al contribuente che ha un rapporto di lavoro dipendente ancora in essere e con relativo reddito percepito annualmente che supera la soglia di 30.000 euro, poiché risulta integrata la causa ostativa, che si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero. È quanto ribadisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 257/2021 fornendo chiarimenti sull'applicazione del regime agevolato ad un contribuente residente all'estero, iscritto all'AIRE, e interessato a trasferire a fine anno la residenza in Italia e a svolgere l'attività di lavoro autonomo. L'Agenzia specifica che, considerato che l'istante intende mantenere l'iscrizione all'AIRE e continuare a risiedere e dimorare all'estero per la maggior parte del 2021, lo stesso non potrà accedere al regime forfetario nel medesimo anno di imposta. Nel parere l'Agenzia illustra le condizioni per non fruire del regime, come disposto dalla L. n. 190/2014. In particolare, – si legge – i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Infine, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia – chiarisce l'amministrazione finanziaria – è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
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