Le istruzioni per accedere alla riduzione biennale dei termini d’accertamento nell’interpello n. 331/2021 delle Entrate
La modalità di certificazione dei corrispettivi per il servizio di mensa aziendale è centrale per poter accedere alla riduzione biennale dei termini di accertamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 127/2015. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 331/2021 chiarisce gli elementi cardine previsti dalla norma con cui il legislatore aveva individuato degli incentivi a favore dei soggetti passivi d’imposta che si avvalevano della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute e – nel caso di operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (il cosiddetto decreto IVA) tra cui rientrano appunto le mense aziendali – dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni giornaliere di beni e prestazioni. In cambio, si prevedeva tra gli altri la riduzione di un anno del termine di decadenza degli accertamenti. Anche la nuova versione dell’articolo 3 D.Lgs n. 127/2015, modificato dalla legge n. 205/2017, mantiene saldo il principio per cui la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti è applicabile se collegato alla fatturazione elettronica e in presenza di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
Per l’accesso al beneficio, spiegano le Entrate, non si potrà avere un addebito mensile del corrispettivo dei pasti e una fatturazione “immediata” trimestrale o semestrale: la fattura deve accompagnarsi alla fruizione del pasto (completamento dell’operazione). Si potrà invece avere un addebito trimestrale (o semestrale o annuale) e una fattura differita trimestrale (o semestrale o annuale) ex articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto IVA che documenti l’operazione. In questo caso l’erogazione del servizio deve accompagnarsi con l’emissione di un documento commerciale.
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