Le indicazioni dell’Istituto nella circolare n. 93/2021: beneficiari, importi, compatibilità e modalità per istanze ed erogazioni
Requisiti, importi, compatibilità e modalità per domande e successiva erogazione dell’assegno unico temporaneo sono contenuti nella circolare Inps del 30 giugno 2021 n. 93, con cui si forniscono istruzioni per la gestione della “misura ponte” di cui al decreto legge n. 79/2021.
Il provvedimento specifica che l’assegno unico temporaneo è riconosciuto, fatta salva la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma, ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e in quelli nei quali sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Per gli altri, invece, in attesa del generale riordino della disciplina per cui è stata data delega al Governo, restano in vigore gli assegni per il nucleo familiare (ANF), con importi maggiorati secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2021 dello stesso Istituto. Nella circolare, inoltre, sono riportati alcuni esempi rispetto agli importi spettanti, da calcolare sulla base dell’Isee familiare e in relazione alle fasce individuate dalla tabella allegata al provvedimento Inps.
Come già indicato nel messaggio Inps n. 2371, le domande possono essere inviate a partire dal 1° luglio sul sito dell’Istituto, attraverso il contact center integrato o tramite gli istituti di patronato.
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