
Nel messaggio Inps n. 197/2022 le indicazioni per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale
Con il messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022 l’Inps comunica le modalità di fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. I datori di lavoro – si legge – dovranno inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. Per l’esposizione nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 delle quote di sgravio spettanti, i soggetti interessati dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906” e il relativo importo.
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