
Novità normative e ultime circolari emesse
Regolamento concernente le modalità' di attuazione del social bonus
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022, il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022, a firma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente il regolamento che individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del social bonus, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 81 del Dlgs n. 117/2017, nonché la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.
Il social bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro in favore di enti del Terzo Settore effettuate da persone fisiche e del 50% se le erogazioni liberali sono effettuate da enti o società. Le liberalità sono riconosciute ad enti che abbiano presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore, utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, eseguite con modalità non commerciali, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali. Il neo-decreto prevede la possibilità di sostenere beni assegnati agli enti del Terzo Settore in forma singola o in partenariato tra loro. In questo caso, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale capofila è considerato l'ente proponente.
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2022
Con la circolare n. 81 del 14 luglio 2022, l’INPS spiega le modalità di calcolo, per l’anno 2022, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari: lavoratori agricoli dipendenti; coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; contributi volontari integrativi per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, piccoli coloni e compartecipanti familiari coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 e contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Aggiornamento della domanda telematica di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza
L’INPS, con il messaggio n. 2820 del 14 luglio 2022, comunica che, a decorrere dal 15 luglio 2022, verrà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza
Implementazione del modulo telematico di iscrizione azienda
L’INPS, con il messaggio 14 luglio 2022 n. 2819, informa che, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
Infatti nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti (datore di lavoro e dipendenti) e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
Al riguardo, l’INPS comunica che il modulo “Iscrizione Azienda” è stato implementato con il campo “Dichiarazione di parentela”.
La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.
Sgravio contributivo assunzione percettori Rdc
Con il Messaggio n. 2766 dell'11 luglio 2022, l'INPS ha sintetizzato il funzionamento dello sgravio contributivo spettante a chi assume i percettori del Reddito di cittadinanza, esteso dalla Legge di Bilancio 2022 anche ai contratti part-time e a quelli a tempo determinato.
L'agevolazione, nota anche come bonus assunzioni, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
L'importo, lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
L’INPS, con la circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, riepiloga il quadro normativo di riferimento alla prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione Inpgi per gli assicurati in oggetto e illustra la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022.
A partire dal 1° luglio 2022, l’istituto della prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporti di lavoro subordinato rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale si allinea a quella degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La contribuzione volontaria versata è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione della relativa misura. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Tirocini extracurriculari – regime intertemporale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, ha fornito dei chiarimenti in materia di tirocini extracurriculari.
Nello specifico, interviene relativamente all’applicabilità delle sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2022 per quanto riguarda i tirocini avviati nel 2021 ma ancora attivi al 1° gennaio 2022.
In particolare, chiarisce che le sanzioni previste per lo svolgimento di tirocini extracurriculari fraudolenti, cioè quando il datore di lavoro li utilizza in sostituzione del lavoro dipendente, si possono applicare a partire dal 1° gennaio 2022 anche ai rapporti avviati a cavallo dell’entrata in vigore della Legge e non solo a quelli avviati dopo tale data.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Bonus carburanti. Chiarimenti dall'Agenzia
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate pubblica chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2 del Dl “Ucraina-bis” (decreto legge n. 21/2022), con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale (articolo 51, comma 3, del Tuir), per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Nello specifico, la circolare chiarisce che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.
Restano escluse, pertanto, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.
Nell’ambito del settore privato vanno ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche:
- gli enti pubblici economici
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- i lavoratori autonomi.
Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
Il decreto “Semplificazioni” (articolo 10 del Dl n. 73/2022) ha modificato le deduzioni Irap per il costo del personale a tempo indeterminato stabilendo che le nuove misure si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022 approvate lo scorso 31 gennaio non tengono conto di tali novità, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022, fornisce dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della sezione I del quadro IS del modello Irap 2022, precisando tuttavia che, non essendo stato modificato il quantum della deduzione, per il primo anno è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito.
Con il provvedimento del 15 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate estende il servizio telematico di fornitura gratuita dei dati presenti nelle banche dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare relativi alla base dati delle quotazioni Omi antecedenti al 2016. Nel dettaglio, in attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico e in omaggio alle finalità di trasparenza e accessibilità all’informazione pubblica, sono resi disponibili, entro cinque giorni dalla firma del presente provvedimento, i dati relativi alle quotazioni immobiliari, nel dettaglio delle zone Omi e delle tipologie edilizie valorizzate, per ciascun semestre, a partire dal primo semestre 2004 e fino al secondo semestre 2015.
Sono resi anche disponibili i perimetri delle zone Omi in cui sono suddivisi i territori comunali, per ciascun semestre, a partire dal secondo semestre 2010 fino al secondo semestre 2015.
Contratti pubblici: esenti IVA le risorse erogate per compensare i prezzi dei materiali
L’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 chiarisce che le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. Questo perché non è prevista alcuna controprestazione del ricevente nei confronti dell’erogante. L'Agenzia aggiunge che, invece, la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, considerato che le stesse somme assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo fissato per l’esecuzione dell’opera o del servizio, è operazione rilevante ai fini del tributo, che andrà applicato secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.
Cambi valute estere. Mese giugno
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 13 luglio 2022, accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di giugno, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
Tax credit “energetici”, istituiti i codici tributo
Con risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo perl’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, acquistati dai cessionari. I cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, entro il 31 dicembre 2022, oppure possono cedere ulteriormente il credito, per l’intero importo, a favore dei soggetti qualificati.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 36 dell'11 luglio 2022, ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 Elide “Versamenti con elementi identificativi” per consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto erogati a coloro che operano nei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie, Horeca (Hotel, restaurant e catering), ristorazione collettiva, discoteche e sale da ballo, percepiti in eccesso o non spettanti
Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica. Le risposte ai quesiti
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 dell'11 luglio 2022, fornisce risposte a quesiti in merito ai crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 – contributo straordinario contro il caro bollette.
Credito d’imposta turismo e piscine, pronto il codice tributo
Con la risoluzione n. 37 dell’11 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6978” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 5 del decreto legge n. 4/2022 alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 371 del 12 luglio 2022 – Regime lavoratori "impatriati" – opzione per la proroga
Un cittadino che intende rinnovare l’agevolazione Irpef prevista per i lavoratori impatriati ma ha fatto scadere il termine dei 180 giorni, che cadeva il 31 agosto 2021, per versare l’importo dovuto (5% del reddito prodotto in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione), perde la possibilità di fruire del regime agevolato per l’ulteriore quinquennio.
Un cittadino italiano che ha lavorato prima in Francia e poi nel Regno Unito e al rientro in Italia ha beneficiato per il regime sugli impatriati per cinque anni, non potrà fruire dell’estensione del beneficio prevista dal decreto “Crescita”, se non ha effettuato il versamento del 10% dei redditi (o del 5%) entro i tempi indicati nel provvedimento dell’Agenzia del 3 marzo 2021.
Per i lavori antisismici effettuati sulle pertinenze di un fabbricato composto da due unità abitative e da un portico antistante – anch’esse sottoposte a lavori da Superbonus – situate in un edificio separato, è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.
Gli interventi effettuati su una unità immobiliare funzionalmente indipendente detenuta in forza di un contratto di locazione da una persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una Srl, possono fruire del Superbonus a condizione che sia stato ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute. Inoltre, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l'unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva.
Un ente che ha sottoscritto un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali per corrispondere ai propri dipendenti le somme risparmiate dalla mancata assegnazione dei buoni pasto nel 2020, dovrà far concorrere tali importi alla formazione del reddito, non potendo considerarli dei componenti esclusi dalla tassazione individuati dall’articolo 51, comma 2, Tuir.
Risposta n. 378 del 14 luglio 2022- E-fatturazione “volontaria”
laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le operazioni di commercio al minuto o attività assimilate intenda emettere fattura elettronica tramite Sdi in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Risposta n. 379 del 14 luglio 2022 – Esterometro – ambito applicativo
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute all'obbligo comunicativo dell'esterometro per tutte quelle operazioni, come quelle istituzionali, per le quali non agiscono come soggetti passivi. L’opzione per l’esterometro è comunque possibile ma solo su base volontaria.
I lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario su un’unità immobiliare di proprietà della società commerciale, non rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus. Non conta che l’abitazione sia indipendente e che il contratto d’affitto sia regolarmente registrato e neanche che l’immobile sia di una Srl: decisivo è il fatto che il detentore ne sia socio.