Nella risoluzione n. 51/E le istruzioni delle Entrate per consentire l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo “7741” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all'art. 5 del decreto legge n.4/2022, convertito in legge 25/2022. La norma prevede, infatti, un credito d'imposta (previsto dall'art. 28 decreto legge n.34/2020, convertito in legge n.77/2020) in favore delle imprese turistiche, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, in relazione ai canoni di locazione versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il citato articolo 28 del decreto legge n. 34/2020 prevede inoltre, al comma 5-bis, che “in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”. Nella risoluzione n. 51/E l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l'istituzione – con la risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 – del codice tributo “6978” che consente ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dello stesso. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dopo l’accettazione – si legge nella risoluzione – utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. L'Amministrazione finanziaria precisa che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta, secondo le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253466 del 30 giugno 2022, e che in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti si verificherà che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.
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