
Novità normative e ultime circolari emesse
Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Destinatari, in particolare, sono i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del DL n. 148/2015 che, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano, laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale, o nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.
INPS
L’INPS, con il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022, fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator
In particolare, l’Istituto rappresenta che le istanze telematiche pervenute sono state elaborate e rende note le istruzioni con riferimento agli eventuali riesami e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto come esito l’accoglimento della richiesta di esonero.
Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.
Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità
L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, pubblica le istruzioni relative alla documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
L’Istituto, recependo la sentenza n. 10180 del 2013 della Corte di Cassazione, precisa che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non comportano conseguenze sulla misura dell’indennità spettante alla lavoratrici, ma devono incidere solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenze previste nel decreto legislativo n. 151/2001.
Pertanto l’INPS comunica che viene meno l’obbligo di presentare all’Istituto la documentazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare lo svolgimento dell’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Resta fermo, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione
L'INPS, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, torna a fornire indicazioni operative sulla notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell'ordinanza-ingiunzione, in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
L’INPS, precisa che in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali si applicherà la sanzione minima e non più quella ridotta.
Per i procedimenti dal 2016, l’Istituto procederà a correggere le ordinanze-ingiunzioni tramite le quali è stato richiesto il pagamento di 16.666 euro invece che di 10.000 euro.
In ogni caso, resta invariata la sanzione penale prevista per omessi versamenti di cifre superiori a 10.000 euro, per cui il datore di lavoro è punibile con la reclusione fino a 3 anni e una multa di 1.032 euro.
Assegno unico – aumento degli importi per i figli disabili maggiorenni
L’INPS, con il messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, rende noto l’aumento degli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni.
Il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni) ha infatti modificato gli importi, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.
Lo stesso decreto-legge, inoltre, prevede nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.
Esonero contributivo 2%: precisazioni
L’Inps, con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022 , ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e per la corretta fruizione della misura di esonero.
In particolare per quanto riguarda:
- la determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità;
- la determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili;
- i rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022;
- la possibilità di avvalersi dell’esonero per le ipotesi di lavoratori distaccati all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati;
- la quattordicesima mensilità.
Alluvione nelle Marche: chiarimenti sulla domanda CIGO
L’INPS con il messaggio n. 3498 del 26 settembre 2022, a seguito dell’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche, fornisce chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, nonché le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze stesse da parte delle Strutture INPS territoriali competenti.
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.
Associazione sportive sospensione versamenti
Nella circolare n. 105 del 26 settembre 2022, l’INPS diffonde le istruzioni operative per la gestione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi è fissato alla data del 16 dicembre 2022.
MINISTERODEL LAVORO
DL Trasparenza : online la nuova sezione informativa del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 30 settembre 2022, è accessibile sul proprio sito una nuova area “Norme e contratti collettivi“, al fine di rendere disponibili le principali disposizioni normative e dei contratti collettivi applicabili ai rapporti di lavoro del settore privato.
Nella nuova area del portale del Ministero del lavoro, è presente un link al noto sito normattiva.it, per la visione delle principali normative in materia di lavoro. Per quanto riguarda invece le disposizioni da contratto collettivo la pagina rimanda al sito del CNEL, per quanto riguarda la lettura dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Accedendo allo Sportello Unico Digitale del Ministero, sarà possibile richiedere informazioni e Frequently Asked Question sui principali istituti del rapporto di lavoro.
La sezione " Norme e Contratti Collettivi " è reperibile al seguente indirizzo [https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/norme-e-contratti-collettivi-online-la-nuova-sezione-informativa-del-ministero.aspx/]
Smart working: procedura telematica “emergenziale” fino al 31 dicembre 2022
Il Ministero del Lavoro chiarisce con un proprio comunicato stampa le modalità di comunicazione riguardanti i periodi di lavoro agile.
Fino al 31 dicembre 2022 saranno due le possibilità a disposizione: si continua ad utilizzare la procedura emergenziale se manca l’accordo individuale, mentre se questo è stato già siglato si dovrà utilizzare la procedura ordinaria.
I l’art. 25 bis del Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni in Legge 21 settembre 2022, n. 142) ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato, senza quindi la necessità di sottoscrizione dell’accordo individuale.
Con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica sul proprio sito internet, informa che, nelle more del perfezionamento del Decreto Interministeriale che modifica il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, relativo alla compilazione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile, con il quale si prevede una proroga del termine previsto all’art. 5, comma 1, primo periodo di tale DI, il medesimo sarà differito al 14 ottobre 2022, a seguito di segnalazioni che riportano difficoltà nella compilazione del Rapporto, dovute a rallentamenti sul sistema, generati dal grande flusso di aziende che negli ultimi giorni sta definendo l’adempimento.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Bonus turismo pubblicato il codice tributo
L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 53 del 30 settembre 2022 istituisce il codice tributo 6982 per la fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese turistiche, pari al 50% della seconda rata dell’Imu 2021.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Istituiti i codici trubto per il bonus energia del 4° trimestre
L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 54 del 30 settembre 2022 istituisce i codici “6983”, “6984”, “6985”, “6986” e “6987” per il bonus a favore delle imprese che hanno acquistato energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e carburanti nel 4° trimestre 2022
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”
Rivalutazione e riallineamento: pronte le modalità di revoca
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 29 settembre 2022 dà attuazione a quanto previsto dal comma 624 dell’unico articolo della legge di bilancio per il 2022, in base al quale, chi ha scelto di avvalersi delle opportunità offerte dal Dl “Agosto” in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, di riallineamento dei valori fiscali e di affrancamento, “mitigate” dall’ultimo Bilancio, ora può rinunciarvi, anche in parte.
Nel provvedimento è stabilito, tra l’altro, che la revoca deve essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all'articolo 110 è stata esercitata. La dichiarazione cambia a seconda del regime da cui l’interessato vuole fuoriuscire. Il termine dell'integrativa, quindi, cade lunedì 28 novembre 2022 ed è perentorio. La facoltà di revoca dei regimi in argomento, infine, è riconosciuta anche a coloro che, alla data di pubblicazione del provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall'Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dalla norma (articolo 24-ter del Tuir).
Risposta n. 474 del 27 settembre 2022 – Aliquota IVA – Cessione gas dispositivi medici
Il via libera all’applicazione dell’Iva ridotta al 4% per la cessione di “gas dispositivi medici” è subordinato all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dall’ente competente in materia, che ha il compito di appurare se tali prodotti sono assimilabili, per natura e scopo, ai “gas a uso terapeutico”, e possono, quindi, beneficiare della stessa agevolazione.
Risposta n. 475 del 27 settembre 2022 – bonus barriere architettoniche e soggetti ires
Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma (articolo 119-ter, Dl “Rilancio”), se l’edificio esiste, nulla osta alla fruizione, da parte del soggetto Ires, della detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nello stesso edificio.
Una società che ha sottoscritto, in qualità di locatore, un contratto di locazione finanziaria con un conduttore avente ad oggetto un tomografo computerizzato, potrà applicare i benefici Iva previsti dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020, cioè l’esenzione per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l’Iva al 5% per quelle effettuate successivamente. Parimenti potrà beneficiare del trattamento di favore anche il pacchetto di beni aggiuntivi al tomografo oggetto di leasing, se per tali prodotti ricorra il “principio di accessorietà”. Per l’eventuale imposta da recuperare la società istante potrà ricorrere alla nota di variazione in diminuzione solo se non è spirato il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione.
Il professionista che ha percepito, all'esito un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in eccesso (e dedotto) per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività, deve tassare tale somma come reddito di lavoro autonomo, quale componente positivo.