Nell’interpello n. 377/2023, le Entrate richiamano la normativa regolante l’agevolazione e i documenti di prassi chiarificatori della materia
Il soggetto che acquista un immobile inagibile e intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione per renderlo abitabile, potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a patto che l'immobile in questione sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi agevolabili. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 377 del 10 luglio scorso, richiamando i propri documenti di prassi e la normativa regolante il Superbonus 110%: l’art. 119, commi da 1 a 8, del D.L. n. 34/ 2020, modificato dall’art. 9 del D.L. n. 176/2022. Quest’ultimo provvedimento – ha ricordato l’Agenzia – ha stabilito che per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arte e professione, il Superbonus spetti nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Questo a condizione che il contribuente sia il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 13/2023, ha chiarito che la verifica del rispetto dei citati requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus, che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023. In merito al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, la circolare precisa che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori – sottolinea ancora l’Erario – il Superbonus spetta ugualmente, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
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