Una sintesi dei settori di attività maggiormente coinvolti e le misure da adottare per proteggere i lavoratori dai rischi da calore
Tutto quello che c’è da sapere sulle misure da adottare per i lavoratori esposti alle elevate temperature nel periodo estivo e sulla gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate” nel vademecum pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento analizza i settori di attività a maggior rischio, quelli che prevedono lo svolgimento di attività all'aperto e che richiedono un intenso lavoro fisico con esposizione diretta alla luce solare e al calore, come l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'edilizia, l'estrazione mineraria, i trasporti, la manutenzione, la fornitura di servizi pubblici. Tra i lavoratori più coinvolti, gli operatori di emergenza, gli operatori sanitari e i lavoratori indoor, maggiormente esposti a stress da calore perché lavorano in edifici scarsamente raffreddati o in ambienti con elevata produzione di calore industriale o perché svolgono lavori fisici pesanti o devono utilizzare DPI in condizioni di caldo. Nel vademecum vengono descritte anche le misure preventive utili per proteggere i lavoratori da qualsiasi rischio. Si precisa, ad esempio, che il datore di lavoro agricolo deve accertarsi che ogni attività sia settata su età, condizioni fisiche, resistenza allo sforzo. I lavori di maggior impegno fisico devono essere programmati in orari e in luoghi a basso indice di soleggiamento (entro le 10.00 e dopo le 17.00), con temperature più favorevoli (<32.8°C), effettuando una rotazione oraria fra i lavoratori esposti, prevedendo pause in luoghi freschi ed evitando lavori in solitario. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto devono prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all'ombra, ecc. Per quanto riguarda gli ambienti indoor, laddove non sia possibile attuare le misure tecniche atte alla riduzione del rischio, il datore di lavoro potrà mettere in atto ulteriori misure organizzative come il ricorso allo smart working. Resta ferma – si legge nel compendio – la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta – come già precisato dall'INPS – in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
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