Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Alluvione: le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi
L’INPS, con la circolare n. 67 del 20 luglio 2023, fornisce nuove istruzioni sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 per le aziende e i lavoratori colpiti dalle alluvioni che hanno interessato, a maggio, soprattutto l’Emilia Romagna, ma anche Marche e Toscana.
I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione, compresi quelli a carico dei lavoratori, devono essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza applicazione di sanzioni o interessi. Entro la stessa data devono essere effettuati, sempre in unica soluzione, anche i versamenti relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento la cui scadenza ricada nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi
L’INPS, con la circolare n. 66 del 20 luglio 2023, fornisce le istruzioni conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di neutralizzazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi.
Cassa Integrazione per temperature elevate – Criteri per la valutazione delle istanze
Con il messaggio n. 2729 del 20.07.2023, l' INPS torna ad affrontare la questione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale riconducibile all'eccezionale ondate di calore che si stanno registrando nelle ultime settimane.
Come già sottolineato dall' Istituto con precedenti circolari e messaggi per particolari lavorazioni è prevista la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di temperature elevate con contestuale ricorso a trattamenti di integrazione salariale con la causale " eventi meteo ". Il ricorso è consentito quando le temperature, reali o percepite, sono superiori a 35 gradi.
In merito l' Istituto precisa che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Il riferimento alla temperatura percepita non rimette la valutazione alla soggettività dell' individuo, in quanto la temperatura a cui ci si riferisce è quella rilevata nei bollettini meteo, tenuto conto del tasso di umidità, delle particolari tipologie di attività e le modalità con le quali sono svolte.
Le medesime considerazioni possono essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura.
Aree di crisi industriale complessa: integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga
L’INPS, nel messaggio n. 2621 del 19 luglio 2023, recepisce lo stanziamento di ulteriori risorse finanziare per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale. Sono conseguentemente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2023 i trattamenti di integrazione salariale straordinari, nonché i trattamenti di mobilità in deroga. La normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Pertanto a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità. Le risorse finanziarie pari a 70 milioni di euro per il 2023, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono così suddivise: – Abruzzo: € 2.239.197,75 – Campania: € 10.391.221,44 – Lazio: € 19.207.318,82 – Molise: € 6.717.593,25 – Puglia: € 6.717.593,25 – Sardegna: € 9.052.691,22 – Sicilia: € 4.478.395,50 – Toscana: € 8.956.791,01 – Umbria: € 2.239.197,75.
MINISTERO DEL LAVORO
Social Bonus: pronta la modulistica
Pubblicato, sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il decreto interdirettoriale n. 118/2023, con il quale è stata approvata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al “social bonus” e quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le donazioni erogate a sostegno degli stessi progetti. Il tutto, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 89/2022
Entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno gli enti potranno presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta introdotto dal Codice del Terzo settore
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Rischio alte temperature: le indicazioni dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ad integrare le indicazioni fornite in precedenza per tutelare i lavoratori dai rischi legati ai danni da calore, così da fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori. Rinviando ai contenuti delle note prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e ribadendo in particolare le indicazioni operative già condivise nella nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, l’Ispettorato ha ricordato che, nel caso di temperature elevate (superiori a 35°) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’impresa deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nella nota l’INL ha specificato che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico soprattutto per i lavoratori impegnati nei settori dell’edilizia civile e stradale, nei comparti estrattivi, del settore agricolo, della manutenzione del verde e in quelli marittimi e balneari. Nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento concorrono, inoltre, orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). Ne consegue che, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, "si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste", si legge nel documento.
AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dell’Agenzia del 17 luglio 2023, accerta le medie dei cambi delle valute estere per il mese di giugno 2023, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
La certificazione di questi valori, fissati a cadenza mensile, ha rilevanza per le norme contenute nel Testo unico in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società.
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MEF
Canone unico: precisazione dal MEF
Con la risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023, il dipartimento delle Finanze del Mef risponde a tre domande relative alla determinazione del canone unico patrimoniale (Cup) in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. In sintesi, il Df precisa che strutture fisse, cornici, supporti di sostegno ed elementi decorativi, i quali non posseggono effetti pubblicitari, vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il canone (articolo 1, comma 816, legge di bilancio, n. 160/2019).
Inoltre, se l’impianto pubblicitario contiene più messaggi, anche riferiti a soggetti diversi, la superficie da assoggettare al Cup è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 391 del 19 luglio 2023 – Affrancamento quote di OICR
Il contribuente possessore di quote di un fondo di investimento collettivo del risparmio estero (Oicr) al 31 dicembre 2022, fiscalmente domiciliato nel Regno Unito fino a quell’anno, che al momento del realizzo dei redditi derivanti dalle suddette quote è fiscalmente residente in Italia e gestisce i propri titoli senza avvalersi di alcun intermediario, può scegliere di applicare agli stessi redditi, imponibili nel Paese, l’imposta sostitutiva prevista dalla legge Bilancio 2023, con opzione in Redditi Pf 2023, compilando il Quadro RM sezione XIX e versando l’imposta sostitutiva.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di giugno che è pari a 118,60%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di giugno è di 1,003807%