Nella circolare n. 67/2023 tutti gli adempimenti oggetto di sospensione, i datori di lavoro interessati e le modalità di recupero da effettuarsi entro il 20.11.2023
Con la circolare n. 67/2023 l’Inps ha fornito le istruzioni per beneficiare della sospensione dal 1° maggio fino al 31 agosto 2023, di cui al DL n. 61/2023, dei termini per gli adempimenti e i versamenti contributivi in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali e richiamati nell'Allegato 1 alla circolare. L’Istituto precisa che la sospensione interessa datori di lavoro privati; lavoratori autonomi e committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata. La sospensione riguarda anche i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, oltre che i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo citato. Sono sospesi anche gli adempimenti informativi, i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale. I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione, compresi quelli a carico dei lavoratori, devono essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre2023 con il modello F24 e senza applicazione di sanzioni o interessi; entro la medesima data devono essere effettuati anche, sempre in unica soluzione, i versamenti relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento la cui scadenza ricada dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. L'Istituto precisa che nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia sedi operative in Comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere all'Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro dovranno inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”. Nel documento di prassi anche le istruzioni contabili e operative sulla sospensione dell’obbligo del versamento contributivo dovuto da artigiani e commercianti, committenti e liberi professionisti, aziende agricole che versano la contribuzione agricola unificata, lavoratori agricoli autonomi e datori di lavoro domestico. Maggiori chiarimenti in merito sono stati forniti dal Direttore Generale Vicario dell'Istituto, Antonio Pone, nel corso della puntata di “Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità” del 6 luglio scorso.
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