Nel decreto n. 189/2023 si precisa che l'agevolazione dovrà essere fruita, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025
85.700.000 euro, ripartiti per Regioni e Province autonome, per poter fruire dell'esonero, introdotto dall’art. 27 del decreto legge n. 48/2023, per le assunzioni effettuate tra giugno e dicembre 2023 di giovani NEET che non abbiano compiuto il 30° anno di età, che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani o siano in possesso di un patto di servizio GOL. Le risorse stanziate, di cui 24.400.000,00 euro per il 2023 a valere sul PON IOG 2014-2020 e 61.300.000,00 euro per il 2024 a valere sul PN GDL 2021-2027, sono state definite dal decreto Anpal n. 189 del 19 luglio 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia il 26 luglio 2023. L’incentivo dovrà essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell’incentivo, quest'ultimo dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025. L’agevolazione, ricorda l’Anpal, si applica ai contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) e di apprendistato professionalizzante, ma non si applica ai rapporti di lavoro domestico e intermittenti. Rimandando alle istruzioni operative fornite dall'Inps con la circolare n.68/2023 e al modulo per fare richiesta di agevolazione disponibile dal 31 luglio, l'Agenzia ricorda che l'agevolazione è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta alle imprese per un periodo massimo di 12 mesi, a partire dalla data di assunzione del giovane NEET. Nelle ipotesi di cumulo con altre misure – si legge nel decreto – l’incentivo è riconosciuto nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto. Al fine di valutare il rispetto dei limiti di spesa – continua l'Anpal – per ciascuna istanza ammessa, l’Istituto di previdenza prenota, sulla base della disponibilità finanziaria esposta, una somma pari all’importo complessivo spettante al datore di lavoro, per 12 mensilità.
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