Le istruzioni Inps per correggere omissioni e/o difformità
Cambiano le regole dell’Assegno Unico in caso di ISEE difforme. A partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021. A renderlo noto è l’Inps con il messaggio n. 2856/2023 nel quale comunica che sarà lo stesso Istituto, avvalendosi dei contatti presenti nell’Archivio Unico dei Contatti (PEC/SMS/e-mail), ad avvisare l’utente della presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE, mediante l’invio di un’apposita comunicazione. Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità, oppure richiedendo al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale; o ancora presentando alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità. In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU). In tale caso, − si legge nel documento di prassi − l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità. Anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.
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