Nel msg. 2923/2023, l’Istituto illustra anche l’ipotesi di cumulo con l’esonero per invalidità, vecchiaia e superstiti
La riduzione dell’incentivo all’assunzione di NEET (previsto dall’art. 27 del D.L. Calderone) al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di cumulo con altri esoneri dev’essere limitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende assumere o ha già assunto. È quanto ha chiarito l’Inps, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023. La riduzione al 20% dell’incentivo non riguarda, pertanto, i casi in cui, per il medesimo lavoratore, si deve applicare l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico (Legge di Bilancio 2023). Di conseguenza, i soggetti che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di voler fruire della possibilità di cumulo con altre riduzioni, facendo riferimento all’esonero di cui sopra, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa (selezionando il tasto “Rinuncia”) e presentare una nuova istanza, in cui andrà valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’agevolazione. In questo modo, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti, l’incentivo verrà corrisposto nella misura del 60% della retribuzione imponibile. Nel messaggio Inps, infine, viene ribadito l’ordine di elaborazione delle richieste.
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