
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Alluvione: sospensione dei contributi agricoli. Nuove precisazioni
L’INPS, con il messaggio n. 3035 del 31 agosto 2023, pubblica nuove precisazioni per la presentazione dell’istanza di sospensione della contribuzione agricola disposta dal D.L. n. 61/2023 con riferimento all’evento alluvionale che ha interessato l’Emilia Romagna e le zone limitrofe.
L’istituto ha precisato che l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati a usufruire della sospensione in esame, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023, con le seguenti modalità:
- datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, tramite il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione” > “Crea istanza AG”;
- lavoratori agricoli autonomi, tramite il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Supporto per la formazione e il lavoro: prime indicazioni Inps
Con la circolare n. 77 del 29 agosto 2023, L'INPS rende noto le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal D.L. n. 48/2023
Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Possono accedere alla misura, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.
Il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e il relativo credito è impignorabile in quanto si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.
INAIL
Ischia: entro il 16.9 il pagamento dei versamenti sospesi
Ripartono gli adempimenti ed i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, dopo la sospensione dei termini stabilita dall’articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 186/2022 convertito nella legge 9/2023. Con l’istruzione operativa del 29 agosto 2023 l’Inail ha comunicato che per consentire, a coloro che si sono avvalsi della sospensione, di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, sono stati resi disponibili sul sito dell'Istituto i servizi “Alpi online ” e “Riduzione per prevenzione” per il periodo compreso tra il 1 ° settembre e il 16 settembre 2023. L’Inail ha ricordato, inoltre, che il pagamento degli importi sospesi deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione – fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo – con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Chiarimenti in tema di tassazione delle mance
L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 26 del 29 agosto 2023 chiarisce con riferimento alla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la rinuncia del lavoratore alla tassazione sostitutiva può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Il contribuente che vuole “rigenerare” un credito Iva oggetto di un atto di recupero dell’Agenzia – poi impugnato – può accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti con riguardo alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, una volta versata separatamente l’imposta dovuta. In questo caso, potrà riportare il credito nel rigo VL40 del modello Iva.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
L'agenzia delle entrate, con Consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023 puntualizza che ai fini tributari è esclusa qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata.
Secondo l'agenzia, i comportamenti da tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta.
Visto che le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, e qualora si tratti di documenti informatici, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale o Cad).
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità e devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene, ai fini tributari, a norma dell’articolo 22, comma 3, del Dlgs n82/2005 e termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.
Dal complesso quadro normativo esposto dalla agenzia, cunsultabile nel dettaglio nel testo integrale della consulenza di cui si tratta, emerge che in nessun caso una firma elettronica "semplice" (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
Pertanto, deve escludersi l'idoneità ai fini tributari – ai sensi sia del d.P.R. n. 322 del 1998, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore – di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma.