Novità normative e ultime circolari emesse
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 14 settembre 2023 del Ministero degli interni con le indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato, per i richiedenti asilo.
La garanzia finanziaria prevista dal D.lgs. 142/2015 è idonea qualora per l’importo fissato pari a 4.938,00 per il 2023 lo straniero sia in grado di fruire di un alloggio sul territorio nazionale, di una somma occorrente al rimpatrio e dei mezzi di sussistenza minimi necessari.
Il periodo massimo previsto di trattenimento è pari a quattro settimane (ventotto giorni).
Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato Il Decreto ministeriale 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, a seguito dell'accordo stipulato in data 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani , già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021.
A tal fine il Decreto modifica le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo, riguardanti l’importo e la durata dell'Assegno di Integrazione Salariale. In particolare, vengono sostituiti i commi 3 e 6 dell’art. 5, adeguando la misura delle prestazioni erogate dal Fondo a quella prevista per Cigo e Cigs.
Dal 1° gennaio 2024 ZES unica per il Mezzogiorno
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023 contenente misure in materia di coesione e rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese. Il provvedimento, approvato lo scorso 7 settembre in Consiglio dei ministri, prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona economica speciale denominata “Zes unica”, con specifiche agevolazioni, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Con la nuova norma viene previsto anche un sistema di governance della Zes unica con cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale saranno attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova Zona
INPS
L’INPS, con il messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023, ribadisce che Dal 1° giugno 2023 sono state trasferite all'INPS le funzioni svolte dalle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è stato messo a disposizione di amministrazioni, enti e datori di lavoro il servizio online per la presentazione delle domande di accertamento sanitario.
L'Istituto precisa che, per le domande presentate dal 1° giugno, sono state trasferite all’INPS le competenze relative agli accertamenti e alla valutazione delle condizioni di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, nonché del personale degli enti locali, e gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti, aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità.
Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno.
Fondo Ormeggiatori Barcaioli: istruzioni da INPS
L’INPS, con il messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023, fornisce le prime indicazioni circa l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 28 luglio 2023.
Il Fondo', già' costituito dal 2016 , viene adeguato alle disposizioni del''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e con particolare riguarda all'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale come modificate dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
L’INPS, con la circolare n. 81 del 18 settembre 2023, informa che la Banca Centrale Europea ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
INAIL
L'INAIL, con circolare n. 42 del 18 settembre 2023, informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 20 settembre 2023, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,50%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 10,00% a decorrere dal 20 settembre 2023.
Modifiche al modello OT23 2024
L’INAIL, con istruzione operativa 18 settembre 2023 n. 9458, aggiorna il Modello OT23 per il 2024, provvedendo a correggere un refuso presente nella versione rilasciata con la Nota n. 8349 del 3 agosto 2023.
Nel nuovo Modello è stato eliminato il refuso presente nella precedente versione dell’intervento B1 che prevedeva l’erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura “a tutti i lavoratori”.
La descrizione dell’intervento è stata così corretta: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura”. Come precisato nel campo note, infatti, il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell’anno 2023 da almeno il 30% del personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli azienda.
Con l’occasione sono stati eliminati i refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.
MINISTERO DEL LAVORO
Diritti sindacali lavoratori somministrati. Applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, con il quale risponde ad un quesito del sindacato UGL Agroalimentare, in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati.
Il Ministero ha chiarito che, in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, trova applicazione innanzi tutto il CCNL dell’agenzia di somministrazione ma, al contempo, occorre consentire, al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Contributo per spese edilizie al 90% pubblicato il modello
Con il provvedimento del 22 settembre 2023 l'Agenzia delle entrate predispone e il modello di istanza da presentare telematicamente e le istruzioni per la compilazione per richiedere il contributo contributo a fondo perduto destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nell’anno 2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica di accesso al contributo: la finestra di trasmissione si aprirà il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre 2023.
Solamente dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate.
Superbunus: la procedura per annullare le opzioni
Con provvedimento del 22 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che a partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi tracciabili. Sarà possibile inoltre annullare la ripartizione in dieci rate dei crediti residui, inviando all’Agenzia, tramite Pec, il l’apposito modelloapprovato oggi. Successivamente anche tale operazione potrà essere effettuata attraverso una specifica funzionalità da attivare nella medesima Piattaforma.
Soppressione delle causali contributo “PCAS” E “PSCO”
Con la risoluzione n. 54 del 22 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta pervenuta dall’Inps, dispone la soppressione di due causali contributo da F24. Nel dettaglio, si tratta delle causali:
- “PCAS”, utile per i “Versamenti al fondo pensioni casalinghe”
– “PSCO”, necessaria per i “Versamenti al fondo pensioni casalinghe – aziende convenzionate”.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53 del 22 settembre 2023, su richiesta all’Eppi (l’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati), riattiva la causale contributo “E068”, necessaria per il versamento del saldo contributivo dovuto dai periti industriali.
Dall'agenzia delle entrate invito alla regolarizzazione ai forfettari con quadro RS incompleto
L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 19 settembre 2023, allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo e offrire la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso , presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione, l’Agenzia invierà una comunicazione a coloro che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario, omettendo l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022 (righi da RS375 a RS381) degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma (articolo 1 comma 73, legge n. 190/2014).
Ecco i codici tributo per le agevolazioni del Decreto Rilancio
L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52 del 18 settembre 2023, istituisce i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute a seguito di controllo sostanziale sulle agevolazioni Irap stabilite dall’articolo 24 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Vanno utilizzati per le somme da corrispondere in seguito all’attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista per l’omesso versamento.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
La mancata comunicazione del credito d’imposta per l'acquisto di prodotti energetici relativo al terzo trimestre 2022, necessaria per il suo successivo utilizzo in compensazione, non costituisce una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare i costi sostenuti è arrivata dopo la data di decadenza per l’invio (16 marzo 2023). Di conseguenza, è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza ricorrere alla remissione in bonis e senza versare la sanzione formale di 250 euro.