Introdotto un contributo straordinario fino a fine anno per i titolari di bonus sociale elettrico e l’azzeramento degli oneri di sistema per il 4° trimestre 2023
Un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico per i mesi da ottobre a dicembre 2023 e crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus. Azzeramento per il quarto trimestre 2023 delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Riduzione dell’Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato, tra gli altri, per combustione per usi civili e industriali. Sono solo alcuni degli interventi disposti dall’art. 1 del D.L. n. 131/2023 (c.d. Decreto Energia), approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre scorso. In vigore dal 30 settembre, il provvedimento predispone misure urgenti in materia di energia, per sostenere il potere d’acquisto e tutelare il risparmio delle famiglie meno abbienti. Per far fronte all’aumento del costo del carburante – si stabilisce all’art. 2 – ai beneficiari della social card introdotta dalla legge di Bilancio 2023 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione di 100 milioni di euro per il 2023. Sul versante aziendale, invece, il decreto prevede una riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”. Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere alle agevolazioni le imprese che hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, oppure hanno beneficiato nel 2022 e nel 2023 dei contributi previsti dal decreto del MISE 21 dicembre 2017 (art. 3). Nel D.L. n. 131/2023, trovano spazio anche misure in materia di versamenti fiscali. Nel dettaglio, i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi (art. 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. n. 471/1997) possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 anche se le citate violazioni siano già state constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Il perfezionamento del ravvedimento dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2023 (art. 4).
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