
Aggiornate dall’Inail le istruzioni della circolare n. 33/2023, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 61/2023
Aggiornate dall’Inail le istruzioni operative sul periodo di sospensione dei ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, a seguito di quanto disposto dalla legge n. 100/2023, di conversione del D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni). Per gli stessi ricorsi, ha chiarito l’Istituto con la circolare n. 43 del 25 settembre scorso, si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 stabilito dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 100/2023 che ha eliminato il riferimento originario agli stessi ricorsi amministrativi previsto dall’art. 2, comma 4, quarto periodo, del Decreto Alluvioni. Essendo venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi contenuto nella previgente formulazione – si legge nel documento di prassi –, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, non è più l’art. 2 del D.L. n. 61/2023 ma l’art. 4 del medesimo provvedimento. Infine, per l’ambito applicativo delle sospensioni, l’Inail ha rinviato alle indicazioni illustrate nella circolare n. 33 del 24 luglio 2023.
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