Nel decreto del Ministero dell’Agricoltura, le modalità e i criteri per accedere alle agevolazioni e gli interventi finanziabili
Micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali potranno accedere agli aiuti finanziari secondo le modalità e i criteri stabiliti dal decreto 11 agosto 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre. Requisiti fondanti per ottenere le agevolazioni – cumulabili con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis – sono il riconoscimento del carattere di calamità naturale dell’evento da parte delle autorità competenti nonché la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall’impresa (art. 1). Nel dettaglio, gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione riguardano, tra gli altri, la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite; la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o il loro acquisto se distrutti; la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione; la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività, compresi gli investimenti necessari per rendere eventualmente definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale (art. 2). I costi ammissibili per gli aiuti, invece, sono quelli sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell’evento, conformemente a quanto previsto dall’art. 14, comma 6, lettera h) del Regolamento UE 2022/2472. E inoltre, sono relativi ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede le agevolazioni o da un’impresa di assicurazione, come disposto dall’art. 37, comma 5, dello stesso Regolamento. Il versamento – si legge nell’art. 3 – avverrà entro quattro anni a partire dalla data in cui si è verificato l’evento. I contributi a sostegno delle imprese in esame, infine, saranno concessi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 102/2004; nonché sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).
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