
Tra le varie misure del D.L. n. 145/23, il rinvio al 16.01.2024 per i titolari di partita Iva del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
Il rinvio per i titolari di partita Iva, al 16 gennaio 2024 e limitatamente al periodo d'imposta 2023, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ma anche il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022 e la proroga, dal 31 ottobre al 30 novembre, del termine per comunicare all’Inps la presa in carico dei percettori del Reddito di cittadinanza da parte dei servizi sociali ai fini della concessione dell’indennità fino al prossimo 31 dicembre. Sono solo alcune delle misure previste dal D.L. n. 145/2023, collegato fiscale alla legge di Bilancio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre. Il provvedimento, in vigore dal 19 ottobre scorso, reca misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. All’interno del provvedimento, anche il differimento dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 della scadenza per presentare la richiesta di riversamento del credito d’imposta per attività ricerca e sviluppo, così come dei termini di versamento della prima rata che scadrà il 16 dicembre 2024 e non più il 16 dicembre 2023 e l’anticipo al 1° dicembre prossimo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022. Tra le altre misure, vale la pena segnalare anche quella relativa al contributo di solidarietà per le imprese energivore. Per calcolare lo stesso contributo temporaneo per il 2023, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b) del Tuir, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Inoltre, per assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Spazio, infine, anche alle novità in materia di campagna di verifica reddituale per i pensionati. Il recupero delle prestazioni indebite relative al periodo d’imposta 2021, infatti, partirà il 31 dicembre 2024.
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