I chiarimenti delle Entrate su condotte omissive nella risposta a interpello n.450/23
Come porre rimedio alla mancata fatturazione, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva e la mancata tenuta della contabilità? A fornire chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 450/2023, pubblicata lo scorso 20 ottobre. Il caso è quello di una società, domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia, operante nel settore delle aste immobiliari e che fornisce servizi relativi all’organizzazione delle relative vendite a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. L’amministrazione finanziaria fa chiarezza in merito ad alcune condotte omissive della società, quali la mancata fatturazione delle operazioni imponibili, l’omessa dichiarazione Iva e la mancata tenuta della contabilità, specificando quali sono i casi in cui è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l’istituto non consente il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo citato e la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa.
Sull’importo dell'Iva da versare, la norma cui fare riferimento è l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva). Per garantire che l'imposta sul valore aggiunto gravi unicamente sul consumatore finale – si legge nel documento di prassi – la stessa è caratterizzata dalla rivalsa, meccanismo che permette di “addebitare l'imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa”. La norma non contempla “espressamente” il caso in cui l'operazione debba essere obbligatoriamente documentata con fattura e questa venga omessa. L’amministrazione finanziaria applicando i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, (la direttiva 2006/112) specifica che “il prezzo concordato (e, nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va inteso come comprensivo dell'imposta laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione e al netto della stessa in ipotesi contraria”.
L’altra violazione riguarda gli obblighi relativi alla contabilità e la norma di riferimento è l’articolo 9 del decreto legislativo n. 471/97. Secondo l’Agenzia, la sanzione è unica per le scritture/documenti non tenuti e poi conservati nel rispetto della legge; “altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d'imposta; l'istante potrà dunque procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini della sua contabilità, istituendo i libri e i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione”.
Riguardo, invece, alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività la norma di riferimento è l’articolo 35 del decreto Iva. Le Entrate ricordano che “la presentazione tardiva, seppur spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile”.
L’ultima violazione trattata è l’omesso versamento e l’omessa dichiarazione Iva. Sono diverse le norme sanzionatorie del Dlgs. n. 471/97. Il contribuente che intende porre rimedio “al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta emettere le fatture trascurate; comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione»; presentare la relativa dichiarazione IVA e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi”.
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