Nel decreto 25 settembre del Ministero del Lavoro illustrati anche i criteri di determinazione del beneficio economico e la procedura di invio dell’istanza
Definite le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, insieme alla quantificazione del sostegno economico erogato e alla prassi da seguire per l’invio dell’istanza di agevolazione. Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 settembre 2023, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e della Ricerca – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre – si specificano requisiti e criteri di determinazione delle prestazioni nonché la procedura per accedere al Fondo istituito dall’art. 17, comma 1, del Decreto Lavoro. Il sostegno economico, si legge nell’art. 1, non è soggetto a tassazione ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200 mila euro, considerata la dotazione del Fondo pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni annui a decorrere dal 2024. Inoltre, è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati (art. 2). Beneficiari dell’agevolazione sono i coniugi superstiti, anche interessati da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi. In mancanza di tali soggetti, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle della vittima. Come disposto dall’art. 4, invece, l’erogazione del sostegno avverrà, previa istanza, entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi durante le attività formative. La domanda andrà presentata per via telematica all’INAIL, tramite apposito servizio che sarà predisposto sul sito dell’Istituto, oppure inviata a mezzo PEC o raccomandata da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data del decesso della vittima. Per gli infortuni verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto, l’istanza dovrà essere presentata con le stesse modalità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del provvedimento. Pena, anche in questo caso, l’inammissibilità. La domanda, inoltre, deve essere formulata utilizzando il modulo allegato al decreto. L’agevolazione economica, si precisa nell’art. 6, sarà anticipata dall’INAIL. Sarà poi il Ministero del Lavoro a provvedere annualmente al rimborso delle somme anticipate dall’Istituto, a seguito della rendicontazione effettuata dallo stesso entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione. Illustrate, infine, la procedura di accertamento dei decessi, da ricondurre necessariamente ad infortuni mortali verificatisi durante le attività formative.
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