Le indicazioni Inps sulla normativa vigente dal 24.10 ai sensi del decreto di adeguamento e le istruzioni sui contributi da versare al Fondo
Anche i datori che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e possono presentare allo stesso – dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del 22 agosto 2023 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia – le domande di Assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre scorso. A precisarlo l'Inps con il messaggio n. 3641 del 18 ottobre scorso, in cui ha fornito le prime indicazioni sulle novità normative pienamente vigenti dal 24 ottobre scorso, in particolare sull’assegno di integrazione salariale e sui datori di lavoro destinatari della prestazione, riepilogando anche le istruzioni sui contributi da versare al Fondo a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, dunque ottobre 2023. Rispetto alle modalità di finanziamento del Fondo e alle modifiche introdotte dal decreto circa l’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione, l’Inps ha reso noto che dalla mensilità di competenza di ottobre, i datori che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS. Per gli stessi datori, inoltre, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza di ottobre, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore).Con medesima decorrenza, sottolinea l'Istituto, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata successivamente per recepire le nuove disposizioni, di cui si daranno maggiori informazioni in seguito.
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