Fino al 26.11 disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro. Dal 2.12 le istanze definitive
Il datore di lavoro che richiede un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il Centro per l’impiego competente – e attraverso la presentazione di un apposito modello predisposto dall’Anpal – l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere con l’assunzione. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura. È quanto si legge nella circolare congiunta n. 5969 del 30 ottobre scorso dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, dove si fa il punto sulla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, ai sensi del D.P.C.M. del 27 settembre 2023. Ai fini della verifica dell’indisponibilità, lo stesso datore dovrà allegare un modello di autocertificazione all’istanza di nulla osta al lavoro quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui si attesta l’assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della stessa; la non idoneità del lavoratore accertata dal datore ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Nel documento di prassi, inoltre, si ricorda che fino al prossimo 26 novembre sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell’Interno. Le istanze potranno essere trasmesse in via definitiva solo tramite le consuete modalità telematiche dal prossimo 2 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia; dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali; dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali. I termini sono validi fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre. L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale – si sottolinea nella circolare – si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza; ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I.; invece, nel caso di lavoro stagionale l’impegno definitivo della quota avverrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza; ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I.
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