Nella legge n. 170/2023 anche il rinvio al 10.12 del termine per il versamento dei contributi sospesi per l’alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana
I contribuenti che entro il 30 settembre scorso non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva – nello specifico non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione contemplata dall’art. 1, commi 174 – 178, della legge di Bilancio 2023 (c.d. ravvedimento speciale) – possono procedere con la stessa regolarizzazione se versano le somme dovute in unica soluzione entro il prossimo 20 dicembre e rimuovono irregolarità o omissioni entro la stessa data. Inoltre, i soggetti ubicati nei territori dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, possono versare i tributi e i contributi sospesi per l'alluvione entro il prossimo 10 dicembre. È quanto prevede la legge n. 170/2023, di conversione del D.L. n. 132/2023 (c.d. Decreto Proroghe), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre scorso. In vigore dal 29 novembre, va ricordato che il provvedimento dispone misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. In particolare, viene previsto il posticipo al 30 novembre, in luogo della precedente data del 31 ottobre, del termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive. Confermata, invece, la proroga al 31 dicembre – rispetto al precedente termine del 30 settembre – dello smart working per i lavoratori fragili dei settori pubblico e privato. Così come lo slittamento al 30 novembre 2024 per la trasmissione degli obblighi informativi da parte dei contribuenti forfettari, previsti dalla legge n. 190/2014 e relativi al periodo d’imposta 2021, ai fini di un miglior coordinamento delle stesse esigenze informative con i principi della delega fiscale (legge n. 111/2023) in materia di concordato preventivo biennale. Nessuna proroga, invece, per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nei Comuni colpiti dagli eventi metereologici che hanno interessato la Lombardia nello stesso periodo e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si considerano tempestivi, infatti, i pagamenti effettuati in un’unica soluzione entro il 31 ottobre, senza applicazione di sanzioni e interessi. Resta fermo, infine, l’anticipo del termine, dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, per la fruizione del credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e il secondo trimestre 2023.
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