Disponibile dal 1° febbraio il servizio online per presentare istanza per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40%
Con la circolare n. 57/2023 l’Inail ha illustrato le modalità di presentazione dell’istanza per richiedere l’agevolazione contributiva sui versamenti sospesi, ai sensi del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 213, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. In particolare, l’Istituto ha spiegato come presentare l’istanza per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40% dei premi oggetto di sospensione aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari che hanno presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile in www.inail.it “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024. Alla chiusura del servizio online, l’Istituto provvede all’interrogazione del Registro nazionale aiuti di Stato al fine di accertare il rispetto della soglia di concedibilità prevista nel triennio di riferimento, per i soggetti che hanno richiesto la concessione dell’agevolazione in regime de minimis. Per quanto riguarda le domande di ammissione al beneficio per la misura eccedente il de minimis nei limiti del danno subito ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, la verifica viene effettuata sul Registro nazionale aiuti di Stato dove sono registrate le agevolazioni riconosciute in regime di esenzione da notifica. Secondo quanto riportato nel documento di prassi, la verifica è volta ad accertare che il soggetto richiedente per il quale sia stato provato il danno sia presente nell’elenco dei soggetti destinatari del contributo alla ricostruzione riconosciuto dalla Struttura del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, nell’ambito della misura identificata dal CAR 6371 (SA.52730) e denominata “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. All’esito positivo delle verifiche viene concesso l’aiuto individuale ove ne sussistano i presupposti e il soggetto beneficiario viene informato con apposito provvedimento a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale nel quale è indicato l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del “Codice Concessione RNA – COR”.
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