Nell’istruzione operativa dello scorso 27 dicembre, scadenze, adempimenti e riduzioni del premio assicurativo
Nell’istruzione operativa del 27 dicembre 2023, l’Inail ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024 con particolare riferimento alle riduzioni contributive, le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro. Il termine di scadenza per il versamento del premio di autoliquidazione in un’unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è fissato al 16 febbraio 2024, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è il 29 febbraio 2024. I contributi associativi, invece, devono essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2024. Il premio – si legge nel documento di prassi – può essere pagato anche in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, effettuando una comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF. I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 devono inviare all’Inail, entro il 16 febbraio 2024, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024. Nel documento l’Istituto ha poi riepilogato le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023 e le date di apertura dei servizi telematici dedicati.
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