Per le Entrate “pienamente rilevanti plusvalenze e minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”
La plusvalenza realizzata a seguito della cessione a terzi del marchio di impresa, avvenuta nell’ambito della procedura di concordato preventivo, concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irap. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 27/2024 con cui viene esaminato il caso di una società che nell’ambito di una procedura di concordato preventivo cede, attraverso il liquidatore giudiziale, un marchio realizzando una “significativa plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali”. Plusvalenza che non rileva, ad avviso dell’istante, ai fini Ires e anche ai fini Irap. Di diverso avviso, le Entrate che ricordano, in linea generale, che il principio che “sorregge il vigente sistema impositivo dell’Irap, così come ridisegnato dalla Finanziaria 2008, è quello della presa diretta da bilancio delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi”. Con riferimento poi “alle società di capitali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”. Per quanto riguarda poi la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini Irap delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/E ha chiarito che “non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo”. Secondo l’Agenzia, infatti, “un’interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”. E proprio in relazione ai marchi d’impresa “l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo riconosce espressamente la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico”. In definitiva, conclude l’amministrazione finanziaria, nel caso in esame la plusvalenza realizzata “a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assumerà rilevanza ai fini Irap secondo le regole ordinarie (articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 446/1997), stante la sua classificazione contabile”.
Notizie correlate: Online i modelli 2024 – Online la versione definitiva dei modelli IVA 2024 – CU 2024, approvato il modello da trasmettere entro il 16.03