Nella circolare Inps n. 33, aggiornati anche i massimali e minimali di reddito
Dall’Inps i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2024 e dei massimali e minimali di reddito, determinati sulla base della variazione dell’indice Istat. Con la circolare n. 33/2024 del 7 febbraio scorso, l’Istituto precisa che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono pari, per il 2024, al 24%, misura già raggiunta nel 2018 per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, la misura è pari al 23,70%, aliquota che, per gli stessi, continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%. Nel 2024 continuano, inoltre, ad applicarsi “le disposizioni ai sensi dell’art. 59, comma 15, della L. n. 449/97, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti di attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni autonome dell’Istituto”. A decorrere dal 1° gennaio 2022 – si legge sul documento di prassi – ai sensi della legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020), gli iscritti alla Gestione degli esercenti di attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% di cui: lo 0,46% è destinato al pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale; e lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti di attività commerciali. È dovuto inoltre, ai sensi dell’art. 49 della L. n.488/99 e successive modificazioni, “un contributo per le prestazioni di maternità stabilito per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti nella misura dello 0,62 euro mensili”. L’Istituto specifica poi che “il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso Istat 2023 del 5,4%, è pari a 18.415,00 euro”. In relazione alla contribuzione eccedente il minimale, “il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 55.008,00 euro, mentre per i redditi superiori resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale disposto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito con modificazioni, dalla L. n. 438/92”. Il massimale di reddito per quest’anno entro il quale sono dovuti i contributi IVS, invece, “è pari a 91.680,00 euro per gli iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data, mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 119.650,00 euro e non è frazionabile in ragione mensile”. L’Istituto ha fornito poi le istruzioni per il versamento della contribuzione per i lavoratori che applicano il regime agevolato ai sensi della L. n. 190/2014. Indicati infine, i termini e le modalità di versamento.
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