Rientrano anche le voci retributive riconducibili alla contrattazione aziendale o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”
La base di calcolo utile a determinare la misura della prestazione di malattia a favore dei lavoratori marittimi per gli eventi avvenuti entro il 31 dicembre 2023 è costituita dalle componenti retributive di cui all’art. 10 del R.D.L. n. 1918/1937. Ai fini del calcolo della prestazione, vanno, quindi, considerate oltre alle voci riconducibili alla contrattazione collettiva nazionale di settore, anche quelle relative alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, purché si tratti “di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria”. Lo chiarisce l’Inps nel messaggio n. 803/2024 del 23 febbraio scorso in cui precisa che per gli eventi di malattia avvenuti entro il 31 dicembre 2023, le “Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo”. L’Istituto specifica, infine, che “eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori”.
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