La violazione non deve essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento
Nel caso di asseverazione tardiva degli interventi, il contribuente può comunque usufruire del Sisma bonus se sana la situazione con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012). La violazione, tuttavia, non deve essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. La regolarizzazione è inoltre consentita se il contribuente effettui la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi “contestualmente” la somma “pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97”. Nel caso in cui invece si optasse per la cessione del credito, la comunicazione alle Entrate deve essere effettuata dopo la regolarizzazione; nell’ipotesi in cui sia stata effettuata prima, l’ultimo cessionario dovrà comunicare al fisco prima la non utilizzabilità dei crediti. Sono i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate fornisce con la risposta a interpello n. 64/2024 a un condominio rispetto a dei lavori edili ricadenti nel Superbonus. L’istante specificava di non aver presentato, nei termini previsti, l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, utile per usufruire dell’agevolazione, ma di aver provveduto a versare la sanzione della remissione in bonis: circostanza che perfezionava l’istituto in oggetto, senza, tuttavia, permettere di operare la detrazione che dava luogo allo sconto in fattura per il primo stato di avanzamento lavori. Delle due possibili soluzioni prospettate dall’istante, quella alternativa viene parzialmente condivisa dalle Entrate. L’Amministrazione finanziaria, nel formulare il parere, richiama la normativa di riferimento, tra cui il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e, in particolare, l’articolo 119, che ha introdotto disposizioni che permettono di detrarre, nella misura del 110% (cd. Superbonus), le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per specifici interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico. L’Erario ricorda che in alternativa alla detrazione, si può fruire del Superbonus tramite una delle modalità previste dal successivo articolo 121; si può optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. L’esercizio dell’opzione è comunicato al beneficiario dell’agevolazione alle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, l’asseverazione tardiva “non consente l’accesso al Sisma bonus”. Tuttavia, “con l’entrata in vigore dell’articolo 2-ter del D.L. n. 11/2023, il legislatore ha chiarito che è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012”. Al termine di una lunga disamina, l’Erario arriva alla conclusione che “ove l’ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini indicati a inviare la comunicazione dei crediti non utilizzabili e la stessa sia accolta, si ritiene che l’istante possa, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l’effetto risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione”. La comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 – rammenta infine l’Agenzia – andrà effettuata entro il 4 aprile 2024.
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