
Novità normative e ultime circolari emesse
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45del 24 febbraio scorso, la Legge n. 15/2025di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 202/2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il provvedimento introduce diverse novità, tra cui spicca la riapertura dei termini per la rottamazione-quater: i contribuenti decaduti per mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024 potranno presentare una nuova domanda di adesione entro il 30 aprile 2025. Sul fronte fiscale, slitta al 1° gennaio 2026 l’avvio del nuovo regime IVA per gli enti del Terzo Settore, mentre l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese ai consumatori finali è stato prorogato fino al 31 marzo 2025. Modificati anche i termini per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni d’imposta: l’Agenzia delle Entrate dovrà approvare e rendere disponibili i modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP entro il 17 marzo 2025, mentre i contribuenti potranno trasmettere le dichiarazioni dal 15 al 30 aprile 2025. Quest’ultima data sarà anche il termine per la pubblicazione dei programmi informatici relativi agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Sul piano occupazionale, viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, senza necessità di giustificazione tramite contratti collettivi. Tra le altre misure del decreto, il rinvio al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione per i versamenti contributivi delle Pubbliche Amministrazioni, evitando l’applicazione di sanzioni o interessi di mora.
INPS
Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: novità 2025
L’INPS, con il messaggio 26 febbraio 2025, n. 698, illustra le modifiche normative relative alle detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente, e specifica i requisiti di cittadinanza necessari ad accedere alle detrazioni.
Il messaggio, inoltre, ricorda che è onere del contribuente dichiarare al sostituto di imposta il diritto alle detrazioni previste e di comunicare tempestivamente ogni variazione.
Modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia
Con la circolare INPS n. 48 del 24 febbraio 2025, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto illustra la nuova disposizione normativa relativa alla costituzione della rendita vitalizia e ne fornisce istruzioni amministrative.
Nello specifico, il lavoratore ha ora la possibilità di richiedere direttamente la rendita vitalizia senza doversi sostituire al datore di lavoro inadempiente, ma solo quando il diritto di quest'ultimo (e del lavoratore in sostituzione) è ormai prescritto; ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro.
L’Istituto precisa che la prescrizione decennale inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenzadel termine di prescrizione dei contributi, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Per ulteriori indicazioni, è possibile consultare il testo integrale della circolare.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblicato il modello definitivo del 770/25
Con provvedimento del 24 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, in via definitiva, il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2024. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025 per via telematica.
Tra le novità vi sono:
- rimodulate le note nei quadri ST e SV,
- e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.
Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.
Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente.
Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Ai fini dell’applicazione del nuovo regime, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma con riguardo ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, la disposizione concerne sia lavoratori italiani che stranieri, e il richiamo al D.lgs. n. 108/2012 e al D.lgs. n. 206/2007deve necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.
La legge non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il lavoratore e il datore di lavoro, e quindi l'allungamento del periodo minimo di permanenza all'estero si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore torni a lavorare in Italia come dipendente o autonomo. L’elemento necessario per l’allungamento del periodo è che il lavoratore presti attività lavorativa per lo stesso soggetto per il quale ha lavorato all'estero.
Nel caso specifico, il periodo minimo di permanenza all'estero per il contribuente sarà di sette anni. Questo principio, sottolinea l’Agenzia, si applica anche nel caso in cui, prima del ritorno in Italia, il lavoratore abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente per intraprendere un'attività di lavoro autonomo.
Risposta n. 52 del 28 febbraio 2025 – Split payment: l'esigibilità dell'imposta
Nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split payment, l'esigibilità dell'imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo, nonostante lo stesso sia stato fatturato, salva la possibilità di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura.
Le somme riconosciute al socio che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell'atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della citata lettera l) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.
Quando l’autore o l’inventore sfrutta direttamente la propria opera dell’ingegno, il reddito è considerato assimilato a quelli di lavoro autonomo. Questo implica che, se un ente come una fondazione utilizza il brevetto, il reddito derivante deve essere classificato come reddito diverso.
In nessun caso l’utilizzo delle opere d’ingegno è esentasse, neanche se è un ente non commerciale a usufruirne nell’ambito della propria attività commerciale non prevalente
I redditi provenienti dai beni sequestrati rimangono soggetti a tassazione secondo le categorie di reddito stabilite dall'articolo 6 del Tuir, con le stesse modalità che venivano applicate prima del sequestro pur con specificità riguardo ai beni immobili classificati come ''patrimonio'' (articolo 51 del Codice delle leggi antimafia, Dlgs n.159/2011).