
Nella circolare n. 99/25 le modalità di presentazione delle domande di compilazione del flusso Uniemens
L’Inps detta le istruzioni per usufruire delle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali a seguito dell’adeguamento alle disposizioni (commi 7-bis art. 26 e 1-bis art. 30, D.Lgs. n. 148/2015) introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il decreto interministeriale del 21 maggio 2024. È lo stesso istituto a darne comunicazione con la circolare n. 99/2025. Il Fondo ha la finalità di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei soggetti interessati. Le domande di accesso alle prestazioni in esame vanno presentate nei termini previsti dall’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, “ovvero non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”. L’Inps illustra poi la platea dei beneficiari, le causali di intervento, misura della prestazione, durata dell’intervento e le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
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