
Dall’Inl le istruzioni operative per l’attuazione del D.M. n. 132/24 che consente di incrementare il punteggio
Fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal D.M. n. 132/2024, che consente a imprese e autonomi di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino a un massimo di 100. Lo rende noto lo stesso ispettorato con la nota n. 288 del 15 luglio scorso. Tra i requisiti che danno diritto ai crediti aggiuntivi figura l’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, che può garantire fino a 10 crediti in base alla storicità dell’impresa. Va specificato che, così come previsto dal D.M. citato, i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente, “ovvero si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIA e, dunque, alla relativa anzianità maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti”. A ciò si aggiungono, la certificazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001; l’asseverazione dei Modelli di organizzazione e gestione (MOG) da parte di organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale ex art. 51 del d.lgs. 81/2008; il possesso della certificazione SOA di classifica I e II; e le attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo rilasciate dagli stessi organismi paritetici. Nel documento di prassi l’Ispettorato spiega poi come procedere alla rettifica dei requisiti erroneamente inseriti e come si procede nel caso di sottrazione dei crediti aggiuntivi. In caso di perdita dei requisiti, l’impresa è tenuta a darne comunicazione all’INL nel più breve tempo possibile per consentire la sottrazione dei relativi crediti. Durante i controlli ispettivi, il personale dell’Ispettorato può proporre l’invalidazione dei crediti aggiuntivi dichiarati, con conferma da parte del dirigente territoriale. Considerato poi che la patente può essere richiesta “esclusivamente a mezzo Portale dei Servizi” e che l’accesso è consentito solo tramite identità digitale, i soggetti non italiani privi di identità digitale italiana “dovranno essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale”. L’Inl fa sapere, infine, che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 ai soggetti non presenti negli archivi delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica per assicurare la congruità dei dati inseriti.
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