
Pronto anche il codice tributo “6045”
Approvato il modello per la comunicazione dell’opzione IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese attive nella logistica, trasporto e movimentazione merci, come previsto dall’art. 1, comma 60, della L. n. 207/2024. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio scorso, in cui fornisce anche le relative istruzioni per la compilazione. Il nuovo regime opzionale, introdotto in via transitoria dal comma 59 della stessa legge, consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Il modello approvato ha validità triennale e deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediario abilitato, a partire dal 30 luglio prossimo, utilizzando il software “ReverseChargeLogistica” disponibile sul sito dell’Agenzia. L’opzione – si legge nel documento di prassi – può essere esercitata anche nei rapporti tra subappaltatori, indipendentemente da quanto scelto tra committente e appaltatore principale, e prevede la presentazione di una comunicazione distinta per ogni rapporto contrattuale. Contestualmente, con la risoluzione n. 47/E, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6045” denominato: “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Tale codice dovrà essere utilizzato per il versamento dell’IVA tramite modello F24, nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
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