
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Riforma della disabilità: al via la seconda fase sperimentale
Con il Messaggio 5 settembre 2025 n. 2600 l’INPS dà il via alla seconda fase sperimentale della riforma della disabilità, coinvolgendo altre 9 province: a partire dal 30 settembre, anche in questi territori, l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità deve avvenire unicamente tramite il nuovo “certificato medico introduttivo”.
La seconda fase di sperimentazione, che partirà dal 30 settembre 2025 sarà estesa alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento
Accordo Italia-Albania: indicazioni in caso di distacco
Con il messaggio 5 settembre 2025, n. 2602, l’Istituto fornisce istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso UNIEMENS dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati, in applicazione delle disposizioni contenute nell’Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale.
Le istruzioni del messaggio si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025.
Contratti di solidarietà: ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo
L’INPS. Con il massaggio n. 2568 del 3 settembre 2025 2025, ha elencato le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 dicembre 2017.
Il messaggio illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.
Estratto conto contributivo: nuova modalità di esposizione dei dati
L’INPS, con il messaggio n. 2553 del 2 settembre 2025, comunica di avere realizzato una nuova modalità di esposizione dei dati all’interno dell’Estratto conto contributivo, il documento che consente la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della gestione di riferimento.
Il servizio è disponibile accedendo al Fascicolo previdenziale del cittadino Consultazione estratto conto unificato, tramite SPID (livello ≥ 2), CIE, CNS o eIDAS.
L'Istituto ricorda che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.
Carta “Dedicata a te” 2025: istruzioni
L'INPS, con il messaggio 1° settembre 2025, n. 2519, fornisce le indicazioni per accedere alla carta “Dedicata a te” 2025, la misura di sostegno alimentare che prevede l'erogazione di un contributo di 500 euro per nucleo familiare.
Il beneficio è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:
- Assegno di Inclusione;
- Reddito di Cittadinanza;
- Carta acquisti;
- NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
- Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.
Il contributo di 500 euro viene erogato attraverso carte elettroniche prepagate fornite da Poste Italiane. Le carte vengono consegnate presso gli uffici postali abilitati.
I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare. A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso. I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.
MINISTERO DEGLI INTERNI
Definita la nuova procedura per contratto e permesso di soggiorno
Il Ministero dell’Interno, con nota operativa del 2 settembre 2025, ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi.
In particolare a seguito di rilascio del visto da parte del Ministero degli Esteri, il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero;
Con l’inserimento delle informazioni sull’ingresso in Italia del lavoratore, il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero; il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC contenente il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente; il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero, dovrà essere trasmesso al SUI, tramite caricamento nel Portale Servizi
Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali un’apposita sezione, nella quale dovranno essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Cinque nuove causali per finanziare gli enti bilaterali
Con la risoluzione n. 48del 4 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha istituito cinque nuove causali contributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ai seguenti enti convenzionati: Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS), Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.), Ente bilaterale Eb work, Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”, Ente bilaterale fesica confsal unci (Fueb).
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Il termine entro cui l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile per poter ottenere il beneficio fiscale legato al regime agevolato “prima casa”, è di 30 mesi, decorrenti dal 31 ottobre 2023. Tale termine si applica al caso specifico di immobile acquistato il 26 novembre 2021 e identificato al catasto urbano.
Risposta n. 229 del 3 settembre 2025 Esenzione IVA per visite culturali a siti minerari dismessi
Niente Iva sui corrispettivi incassati per la visita di carattere educativo e culturale alla miniera storica, organizzata da un ente pubblico che si occupa della promozione turistica del territorio comunale. Esente anche il tour al parco speleologico. Paga l’Iva ordinaria, invece, la traversata del ponte tibetano.
Risposta n. 228 del 1settembre 2025 – Impatriati: la Naspi non rientra tra i redditi agevolabili
La NASpI non rientra in questa tipologia, poiché non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di sostegno al reddito.
In coerenza con la finalità della disciplina, diretta a incentivare il trasferimento di lavoratori qualificati in Italia attraverso un regime fiscale di favore applicabile solo a redditi effettivamente prodotti nel territorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la NASpI possa essere assoggettata all’agevolazione. Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione devono quindi essere tassate integralmente, senza riduzioni.
AGENZIA DELLE DOGANE
Riduzione delle garanzie per i diritti doganali
E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la determina del 1° settembre 2025 che consente, in presenza di specifici requisiti, la riduzione o l’esonero totale della garanzia sui diritti doganali. Si tratta di un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la maggiore efficienza del sistema doganale italiano.
La riduzione può arrivare fino al 50% dell’importo di riferimento, se il richiedente dimostra di soddisfare determinati requisiti di affidabilità e solidità finanziaria (articolo 84, comma 1 del Regolamento delegato (Ue) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 – Rd). Se i requisiti sono ancora più stringenti (articolo 84, comma 2, Rd), la riduzione può spingersi fino al 30 per cento. Infine, nei casi più virtuosi (articolo 84, comma 3, Rd), è previsto l’esonero totale: ciò significa che non sarà necessario prestare alcuna garanzia. Nel caso in cui il richiedente è un soggetto Aeo, la concessione dell’esonero/riduzione è concessa previa verifica di quanto riportato all’articolo 84, comma 3-ter, Rd.
La domanda va presentata tramite il sistema Cds, compilando l’allegato II. Se si tratta di una garanzia globale (CGU), la riduzione o l’esonero vengono valutati nell’ambito della stessa autorizzazione. Per le garanzie isolate, la richiesta va indirizzata all’ufficio competente in base alla localizzazione delle merci o della dichiarazione.